Assegno sociale: dal 2019 serviranno 67 anni. Novità anche per gli invalidi civili

L’Inps con messaggio n. 4570/18 chiarisce che dal 2019 salirà a 67 anni l’età per ottenere l’assegno sociale.
L’Inps ricorda che il decreto legge n.78/2010 , articolo 12, comma 12-bis, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, statuisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Poiché il Ministero ha fissato lo scorso anno in 5 mesi il valore del terzo adeguamento (il primo di tre mesi è scattato nel 2013 ed il secondo, di quattro mesi, nel 2016) a partire dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici per l’attribuzione dell’assegno sociale dal 2019 passano dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni.

Invalidi civili

La novità ha effetti anche sugli invalidi civili. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per l’ottenimento dell’assegno sociale (articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335), dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali (articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118), nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi (articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381), è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018. Ciò significa che la trasformazione di tali prestazioni in assegno sociale sostitutivo avverrà, dunque, non più all’età di 66 anni e 7 mesi bensì all’età di 67 anni.
Ne deriva che, a causa di tale innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile (invalidi civili totali) e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, nonché la pensione non reversibile ai sordi, verranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.

Salvaguardia

L’inps, nel messaggio, precisa che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (ossia 66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.
Ne deriva come conseguenza che tali soggetti:
a) qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;

b) qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Messaggio Inps n. 4570/18

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