Variazioni delle condizioni reddituali per invalidità ed inabilità civile

Variazioni delle condizioni reddituali

L’Inps con messaggio n. 15972/2013 ha reso noto che se l’interessato a seguito di domanda di invalidità civile o inabilità si è visto respingere la domanda per reddito, nel momento in cui ripresenterà un’altra domanda, poiché le sue condizioni reddituali sono cambiate, non dovrà più essere sottoposto a visita medica.

L’invalidità civile così come l’inabilità, lo status di cieco civile e/o sordo civile, danno diritto ad una serie di benefici tra cui anche l’erogazione di prestazioni economiche. Per l’erogazione delle prestazioni economiche occorre, oltre al requisito sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale, quello reddituale. Infatti, l’invalido per averne diritto non deve superare una certa soglia di reddito stabilita per legge e rivista annualmente.

Finora si presentava la domanda per richiedere sia la prestazione economica che l’accertamento dell’invalidità, ossia la domanda per ottenere i due riconoscimenti era unica. Praticamente, se si richiede il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità o della sordità, nella stessa domanda si chiede anche la prestazione economica.

Questa pratica ha fatto sì che in caso di rigetto della domanda per sole ragioni di reddito, l’interessato era costretto a dover ripresentare una nuova domanda ed essere nuovamente sottoposto a visita medica.

A seguito del messaggio Inps succitato del 2013, qualora la prestazione economica venga negata perché l’interessato supera i limiti di reddito, l’accertamento dell’invalidità conserva i suoi effetti per tutti gli altri benefici. Di conseguenza, in caso di rigetto della domanda ab origine per mancanza del requisito reddituale, se quest’ultimo sopraggiunge in un secondo momento, dopo il riconoscimento sanitario, si può presentare una nuova domanda volta all’erogazione della prestazione economica senza dover ripetere l’accertamento sanitario.

In tal caso alla nuova domanda occorre allegare il verbale in corso di validità già in possesso dell’interessato; la prestazione economica verrà erogata a partire dal mese successivo alla data della nuova istanza.

Il medesimo iter va seguito in caso di revoca della prestazione economica per superamento del reddito e quindi sospensione della prestazione stessa.

Alla nuova regola fa eccezione il caso in cui la Commissione medica ha fissato una data di revisione dello status invalidante. In tal caso, infatti, alla scadenza del termine previsto per la revisione l’interessato deve essere sottoposto nuovamente a visita medica.

Nello stesso messaggio Inps n. 15972/2013 è stato specificato che in caso di ratei di prestazioni d’invalidità civile, maturati e non riscossi in caso di decesso dell’assistito nel corso di un mese inclusa l’indennità di accompagnamento, la prestazione economica agli eredi va comunque erogata per intero.

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1 Commento

  1. Gentilissima collega,
    a tal proposito Le chiedo se è possibile che l’invalido oltre il 75%, riconosciuto tale con verbale della commissione medica INPS che emetteva responso definitivo non sottoponibile a revisione, possa richiedere la prestazione economica anche a distanza di diversi anni allorquando le condizioni di reddito si abbassano al disotto della soglia limite prevista per legge?

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