
Con sentenza n.24123 del 3 ottobre 2018 la Cassazione civile, sez. lav., ha chiarito che le prestazioni di invalidità civile sono impignorabili a norma dell’art. 545 c.p.c., comma 2.
Va, in tale sede, ribadita la distinzione tra prestazioni di invalidità civile e prestazioni di invalidità ordinaria. Le prime sono prestazioni assistenziali, ossia corrisposte indipendentemente dal versamento di contributi, al fine di garantire sostegno a chi si trovi in condizioni di bisogno per motivi di salute; le seconde sono prestazioni previdenziali che presuppongono un minimo di contributi versati durante una precedente attività lavorativa, oltre che una riduzione della capacità di lavoro dovuta alla presenza di patologie.
Di seguito la sentenza in questione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3772/2014 proposto da:
M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato M.M.;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GAETANO DE
RUVO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA
ANZIANO giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
F.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15067/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 05/07/2013 R.G.N. 12965/2012.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 5 luglio 2013, il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto dall’avv. M.M. avverso l’ordinanza del G.E. di improcedibilità dell’esecuzione dal medesimo promossa nei confronti di F.L., debitrice del corrispettivo per la prestazione professionale resa in suo favore, presso il terzo Inps debitore di quest’ultima (a titolo di pensione di inabilità, pari a Euro 270,60 mensili e di assegno di accompagnamento, pari a Euro 487,39 mensili), per reiezione dell’istanza dell’opponente di assegnazione del credito vantato dalla predetta debitrice, siccome impignorabile la prima per inferiorità al minimo vitale, nè aggredibile congiuntamente con il secondo, in quanto prestazione assistenziale impignorabile a norma dell’art. 545 c.p.c., comma 2; che avverso tale sentenza il creditore ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva l’Istituto con controricorso; l’intimata F.L. non svolgeva difese.
Diritto
CONSIDERATO
che, in via preliminare, deve essere ritenuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione, per la natura di opposizione agli atti esecutivi dell’impugnazione proposta dal creditore avverso l’ordinanza del G.E. di rigetto della sua istanza di assegnazione del credito della debitrice esecutata nei confronti dell’Inps, siccome impignorabile e di improcedibilità della relativa procedura espropriativa mobiliare;
che il creditore procedente ha, infatti, esperito un rimedio avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce un atto interno al procedimento esecutivo oggetto di contestazione in ordine al quomodo, ossia alla legittimità del suo svolgimento (Cass. 3 agosto 2002, n. 11646; Cass. 3 agosto 2005, n. 16263; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112);
che, proprio per la presenza di un provvedimento del giudice, nel caso di una decisione che riconosca l’impignorabilità, non si configura un’opposizione del creditore procedente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., tendente ad un accertamento in senso contrario: posto che l’opposizione in ordine alla pignorabilità del bene, a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 2, è azione del debitore esecutato di accertamento negativo in senso oppositivo alla pretesa del creditore procedente di assoggettare il bene alla garanzia patrimoniale attivata con il pignoramento (Cass. 20 maggio 2015, n. 10243; in senso analogo, per la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi della reazione al provvedimento del G.E., a differenza dell’opposizione proposta dal debitore esecutato per impignorabilità dei beni, in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni stabilite dalla legge: Cass. 23 agosto 2011, n. 17524);
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale ed omessa e contraddittoria motivazione, per erronea esclusione del cumulo tra i due emolumenti (pensione di inabilità e di assegno di accompagnamento), atteso il comune presupposto di malattia di entrambe le prestazioni erogate dall’Inps, nell’irrilevanza della diversa natura del finanziamento dell’ente erogatore (con la compartecipazione dello Stato per la sola pensione di inabilità), con ingiustificata discriminazione a fini di (im)pignorabilità, ben potendo i principi enunciati in materia di pensioni “contributive” essere estesi a quelle “non contributive”, nell’irrazionale discriminazione tra pignorabilità (nei limiti del quinto eccedente il “minimo vitale”) dell’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa, ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 5 e impignorabilità dell’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 118 del 1971 e L. n. 18 del 1980 (primo motivo); questione di illegittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c., comma 2 e R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 128, nella parte di previsione della non estensione del principio di limitata pignorabilità (secondo la pronuncia della Corte costituzionale n. 506/2002) delle prestazioni previdenziali anche alle prestazioni assistenziali comunque erogate dall’Inps sull’identico presupposto del requisito sanitario invalidante, per violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza contenuto nell’art. 3 Cost., nonchè di tutela della retribuzione professionale, ai sensi degli artt. 35,4 e 36 Cost., tanto più quando collegata, come nel caso di specie, al conseguimento della stessa prestazione previdenziale e assistenziale (secondo motivo);
che il primo motivo è inammissibile;
che esso è generico, in violazione del principio di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustifichino la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959): e ciò per la mancanza di una specifica confutazione dell’argomentato ragionamento del Tribunale (in particolare svolto al terzo e quarto capoverso di pg. 4 della sentenza), in favore di una sostanziale reiterazione dal ricorrente di argomentazioni difensive precedenti e persuasivamente disattese dal primo giudice;
che è poi inconfigurabile il vizio motivo denunciato, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis;
che in ogni caso esso è pure infondato, per la specifica e tassativa previsione di impignorabilità assoluta, quale sussidio dovuto per malattia da cassa di assistenza (art. 545 c.p.c., comma 2) dell’assegno di accompagnamento regolato della L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17, non equiparabile (per il suo requisito di invalidità civile tra il 18^ e il 65^ anno di età comportante una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi), all’assegno di accompagnamento previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 5, in quanto integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica integrativa di detta pensione, che presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l’invalidità, erogato dall’INPS e che si configura pertanto come una prestazione pensionistica a carattere previdenziale (Cass. 12 marzo 2010, n. 6093);
che il secondo motivo è infondato;
che assolutamente condivisibili sono le ragioni argomentate dal Tribunale (dal penultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 5 della sentenza) per escludere alcuna violazione delle norme costituzionali genericamente e infondatamente invocate, sicchè esse ben possono essere qui richiamate: in assenza di alcuna lesione dei principi nè di ragionevolezza, nè di uguaglianza, per l’evidente diversità di giustificazione del regime di (im)pignorabilità di emolumenti erogati a titolo assistenziale, piuttosto che previdenziale (bene illustrata dal giudice partenopeo in riferimento alla doglianza oggetto del primo motivo qui scrutinato), in attuazione del principio di uguaglianza nel suo profilo di doverosa previsione di una diversità di trattamento di situazioni diseguali;
che il parametro dell’art. 36 Cost., parimenti denunciato di violazione, riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome (come appunto quella oggetto del credito dell’avv. M.M.), neppure se rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione, assimilabile a quelle svolte in regime di subordinazione (Cass. 25 ottobre 2003, n. 16059; Cass. 23 marzo 2004, n. 5807; Cass. 1 aprile 2009, n. 7961; Cass. 13 novembre 2012, n. 19714);
che dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza tra le parti costituite, nulla spettando a F.L. rimasta intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’avv. M.M. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018
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