
Con sentenza n. 1754/2019 del Tribunale di Napoli Nord, è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dall’INPS contro ATPO positivo, basato unicamente sulla mancata spunta delle voci di non autonomia per l’indennità di accompagnamento.
Fatto
Tizio proponeva al Giudice del Lavoro ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in detto procedimento riconosceva il diritto di Tizio a fruire della predetta indennità, ma l’INPS presentava, di contro, dichiarazione di dissenso e successivo ricorso in opposizione sul presupposto che mancava nella domanda amministrativa il segno di spunta della voce di non autonomia.
Il Giudice fa notare come già precedente giurisprudenza di merito ha trattato la questione, chiarendo che i modelli predisposti dall’Inps volti ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile devono essere integrati dalla certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti; ciò, non determina quindi la necessaria indicazione nella domanda anche della spunta sulla non autonomia. Né vale il richiamo fatto dall’Inps alle prescrizioni contenute nella circolare n.131/2009, attesa la sua natura di atto privo di qualsivoglia forza normativa.
Va dunque escluso che, in base alla normativa applicabile al caso di specie, la “dicitura” sulla non autonomia costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, così come va escluso che la sua mancanza costituisca un vizio tale da impedire a detta domanda di valere quale presupposto richiesto per la proponibilità della domanda giudiziale.
L’art.2, comma 2, del Decreto del Ministero del tesoro n.387/91 fa, infatti, onere alla Commissione medica di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza, ove ravvisi che essa o la certificazione medica allegata non siano conformi alle prescrizioni al riguardo dettate sì da non consentire l’esame della domanda. Nel caso di specie non solo la Commissione medica non ha ravvisato la necessità di alcuna regolarizzazione della domanda presentata da Tizio, ma ha dato corso alle successive fasi del procedimento, convocando il predetto a visita ed eseguendola.
Sulla medesima questione, si legge ancora, si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con ordinanza del 21.11.2017 che ha affermato che non può essere rimessa ad un terzo (ovvero al medico certificatore) la manifestazione di volontà che è propria ed esclusiva del soggetto che ritiene di essere titolare di un diritto e che ritiene, dopo aver proposto domanda amministrativa, di dover sottoporre all’esame del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie occorrenti per l’attribuzione del diritto.
Pertanto, l’indicazione nel certificato medico redatto dal medico curante accanto ai requisiti sanitari per beneficiare dell’indennità di accompagnamento della dizione “no” non può escludere la sussistenza della domanda amministrativa diretta a percepire detta indennità.
L’interpretazione proposta dall’INPS comporterebbe, secondo il Giudice, una sostanziale limitazione del diritto di adire il giudice (costituzionalmente garantito) giacché l’interessato, a fronte del diniego del proprio medico, non avrebbe possibilità di far accertare ugualmente da un giudice se sussista il suo diritto di fruire dell’indennità di accompagnamento fin dal momento della formale manifestazione di volontà tramite domanda amministrativa.
Ringrazio il collega avv. Carmine Buonomo per il prezioso materiale messo a disposizione.
Approfondimento: Sulla mancanza del segno di spunta nel certificato medico
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