Modello RED 2022/2023: nuovo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale (Mess. INPS 1497/2022)

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Modello RED 2022/2023: nuovo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale

Con il messaggio n. 1497 del 4 aprile 2022, l’INPS mette a disposizione lo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per il 2022, che saranno incaricati dall’INPS a raccogliere le dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS), raccolte attraverso le campagne INV CIV Ordinarie, così da garantire l’erogazione corretta delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il servizio non è affidato in esclusiva a tali soggetti e saranno comunque a disposizione dei cittadini i servizi INPS come il contact center, i servizi online (accessibili sul portale “RED semplificato”) e quelli delle strutture territoriali.

Il messaggio INPS ha riguardo alle Campagne RED 2022 e 2023 e definisce i soggetti che sono obbligati alla comunicazione della propria situazione reddituale.

Modello RED 2022/2023: i soggetti obbligati all’invio delle dichiarazioni

Sono tenuti a inviare il modello RED, direttamente all’INPS o tramite i soggetti convenzionati, i titolari di pensioni o di altre prestazioni legate al reddito che non hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi o che non hanno comunicato integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento.

Tra i soggetti che devono comunicare i propri redditi all’INPS, vi sono tutti coloro che appartengono ad una delle seguenti situazioni reddituali:

  • soggetti in una situazione sia uguale sia variata rispetto all’anno precedente, in possesso di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate per qualunque motivo oppure dichiarati tramite modalità diverse da quelle previste per la verifica dei redditi da parte dell’INPS;
  • soggetti con una situazione reddituale pari a zero, solamente se questa deriva da una variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, in riferimento a tutti i familiari rilevanti e a tutte le tipologie di reddito richieste (anche quelle esenti e/o escluse dalla tassazione);
  • soggetti che hanno ricevuto la “comunicazione di sollecito” dall’INPS poiché non hanno dichiarato la propria situazione reddituale e/o quella di familiari con redditi collegati alla prestazione;
  • soggetti in situazioni reddituali “brevi”, cioè relative a dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia. La dichiarazione di decesso breve si può presentare solo se la morte è avvenuta prima dell’anno reddito richiesto, in caso contrario i soggetti autorizzati a comunicare per conto del deceduto devono inviare una dichiarazione normale.
  • dichiarazioni brevi “NO RED”, prevista per i soggetti che non sono titolari della prestazione e che fanno parte di un nucleo familiare in cui sia presente almeno il coniuge e/o un familiare, che ha dichiarato all’Agenzia i redditi tramite la procedura regolare.

Campagne RED e INV CIV Ordinarie

Con le Campagne INV CIV Ordinarie 2022 e 2023, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile la comunicazione di permanenza nel territorio dello Stato diretta a verificare il diritto alla pensione sociale, all’assegno sociale e all’assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. I soggetti interessati dovranno compilare e inviare il Modello ACC.AS/PS.

I modelli dovranno essere presentati ai soggetti abilitati dalla convenzione o alle strutture dell’Istituto. I soggetti abilitati dovranno inviare all’INPS i modelli ricevuti entro massimo 30 giorni dalla presentazione.

I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema adottato.

Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.

Lo schema di convenzione, oltre che alle Campagne RED 2022/2023 e alle Campagne INV CIV Ordinarie 2022/2023, si riferisce ai Solleciti 2021 e 2022. Dunque, con le Campagne RED Solleciti 2021 e 2022, i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2021 e 2022 (i cosiddetti “sollecitati”) dovranno produrre la dichiarazione per l’anno reddito 2020 e per l’anno reddito 2021.

Infine nel documento allegato al messaggio è riportato integralmente lo schema di convenzione, il quale specifica casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, le attività di verifica e validazione dei dati e quelle di trasmissione telematica.

Messaggio INPS n° 1497 del 04-04-2022

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