Il testamento del paziente affetto da SLA: l’uso del “comunicatore oculare”

Il testamento del paziente affetto da SLA: l’uso del “comunicatore oculare”. Il nostro ordinamento giuridico prevede che, dopo la morte, tutti i beni appartenuti a una persona vengano devoluti a determinati soggetti, individuati dalla legge o dal defunto per mezzo di un particolare documento, il testamento.

Nel primo caso si parla di successione legittima, nel secondo di successione testamentaria.
L’art. 587 del codice civile definisce il testamento come “atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Può contenere disposizioni anche non patrimoniali.
Si stabilisce, inoltre, che possono disporre per testamento coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge: sono esclusi, pertanto, da questa facoltà gli interdetti per infermità di mente. Il testamento, per essere valido, deve rispondere a determinate caratteristiche: può essere redatto per atto pubblico ossia innanzi a un notaio oppure scritto autonomamente dal testatore. Si parla, in questo caso, di testamento olografo cioè di un documento confezionato e sottoscritto personalmente e direttamente da colui che esprime le proprie ultime volontà.

Se disporre dei propri beni, mediante ricorso al testamento olografo, costituisce un semplice gesto per molti, altrettanto non può dirsi per le persone con inabilità motorie gravi quali i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Con riferimento alle esigenze espresse da uno di essi, il Tribunale di Varese ha affermato un importante principio di diritto, pronunciandosi con decreto n.333 del 12/03/2012.

Il giudice ha affermato che non si può impedire a un individuo affetto da SLA, nel pieno possesso delle proprie capacità intellettive ma privo della capacità di comunicare verbalmente e di utilizzare gli arti, di fare testamento in ragione dell’impossibilità di raccogliere le volontà nella forma scritta voluta dalla legge.

Il Tribunale rileva, infatti, che siffatto impedimento costituirebbe una pesante violazione del principio costituzionale di uguaglianza nonché dei diritti delle persone disabili e si tradurrebbe in una discriminazione non giustificata stante l’esistenza di ausili che la moderna tecnologia è in grado di offrire. Nella fattispecie, l’uso di un “comunicatore oculare”, strumento che decodifica i movimenti degli occhi grazie a un computer munito di apposito software, è in grado di consentire al paziente di esprimere e comunicare le proprie volontà. Tali volontà devono essere rese effettive al di là dell’impossibilità materiale di apporre una firma in calce alle stesse: di qui la necessità di individuare idonei strumenti di “sostituzione”giuridica che consentano di adeguare le regole formali in materia di testamento ai progressi offerti dai moderni ausili per la disabilità.

Il Tribunale di Varese con riferimento al caso specifico, ha concluso che il paziente affetto da SLA ha diritto a dettare le proprie volontà testamentarie mediante l’ausilio delle apparecchiature di comunicazione e con il supporto di un curatore speciale, ad hoc nominato, il quale opererà la sostituzione giuridica firmando gli atti in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto delle volontà da quest’ultimo espresse.

Angela Marcantonio

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