
Sentenza Tribunale di Roma: eliminazione barriere architettoniche. E’ stata pubblicata di recente, 8 marzo 2012 n. 4929, la sentenza del Tribunale di Roma con cui l’amministrazione comunale capitolina è stata condannata a risarcire i danni non patrimoniali ad una persona disabile costretta sulla sedia a rotelle ed all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti alla fermata dell’autobus che impedivano alla persona portatrice di handicap di poter usufruire del servizio di trasporto.
Con la sentenza in questione si è affermata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall’amministrazione comunale che non disponeva alle fermate dell’autobus di apposite pedale sui marciapiedi per facilitare la salita sul mezzo di trasporto da parte di una persona in carrozzella. Di conseguenza si è obbligato l’ente comunale a dotare di pedane le fermate degli autobus nel centro di Roma e quindi di eliminare le barriere architettoniche entro un anno.
La legge n. 67 del 2006 ha introdotto un’apposita azione da esperire nel caso di discriminazioni nei confronti di persone portatrici di handicap che ricalca quella del d.lgs n. 286 del 1998 a disposizione nei casi di discriminazione razziale. Di conseguenza la persona disabile non è titolare di un mero interesse legittimo alla corretta azione amministrativa da parte degli enti pubblici, ma di un vero e proprio diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione in materia da parte del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Oltre alla messa a norma delle fermate, da realizzarsi entro un anno, l’amministrazione è stata anche condannata al pagamento di 5 mila euro a favore della persona disabile a titolo di danno non patrimoniale per aver subito una limitazione alla propria liberà di circolazione.
Avv. Eleonora N. Delle Side
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