Sì all’esonero da future visite di revisione dello stato invalidante

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Interessante precedente giurisprudenziale reso dal Tribunale di Napoli in un giudizio patrocinato dal nostro studio.

Nel caso specifico l’assistito ha chiesto l’esonero da future visite di revisione in quanto le patologie da cui è affetto rientrano in quelle individuate con DM del 2 agosto 2007 e per le quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato di invalidità, in attuazione dell’art. 6 della Legge n.80/2006.

Diritto all’esonero da future visite di revisione dello stato invalidante

Cosa prevede la Legge n.80 del 9 Marzo 2006?

L’art. 6, comma 3 della Legge 9 Marzo 2006, n. 80, prevede che “ i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.

Il citato decreto ministeriale (DM 2/8/2007) ha poi approvato l’elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e l’indicazione della relativa documentazione sanitaria. Sono state quindi individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L’individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l’impossibilità di miglioramento.

Ne deriva che le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Purtroppo, va detto che se anche il decreto ministeriale risale ormai al 2007, i casi in cui l’esonero viene riconosciuto sono sempre meno frequenti nonostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma.

Il caso

Nel caso in esame l’assistito, soggetto di 29 anni, titolare dell’indennità di accompagnamento, nonché riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3, l. 104/92, presentava una severa psicosi schizoide “da innesto” con deficit mentale profondo da esiti di anossia perinatale, disturbi comportamentali gravi, isolamento funzionale e relazionale, incuria di sé, aggressività, oltre ad essere scarsamente o per nulla sensibile ai trattamenti farmacologici.

L’assistito con ricorso per ATPO chiedeva, pertanto, l’esonero da future di viste di revisione ai sensi del DM 2/8/2007, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3, risultando il ricorrente affetto da patologia stabilizzata o ingravescente rientrante nel novero delle 12 voci individuate dal DM del 2/8/2007 ai fini dell’esonero, in particolare rientrante nella voce n. 10) “Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione”.

Il CTU nominato nel procedimento ha ritenuto che la natura delle patologie, la loro persistenza fin dalla età più infantile, il non miglioramento con la farmacoterapia, la componente paranoidea e l’obbiettività psicodiagnostica di uno scadentissimo QI ( pari a 4, di solito riscontrabile in soggetti anziani dai 61 ai 70 anni), fanno sì che non si debba tener conto della scadenza di revisione indicata nel verbale allegato e quindi le visite di revisione indicate NON SONO DA EFFETTUARSI né ora né per il futuro.

Pertanto, con decreto di omologa il Giudice ha accertato che il ricorrente risulta affetto da malattia psichiatrica rientrante nell’elenco delle malattie per le quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, di cui all’allegato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2/8/2007 e ha condannato l’INPS alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.

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