
Modifiche all’Assegno unico. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 denominato “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” che all’art 38 introduce modifiche significative all’Assegno unico universale per figli al fine di garantire maggiore sostegno alle famiglie con figli con disabilità.
Aggiornamento Assegno unico del 22 giugno 2022: le modifiche per le famiglie con figli con disabilità
Dunque, si evidenzia quanto segue: “Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l’anno 2022″; inoltre si precisa che: “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.”
Da quanto si evince dal Decreto Semplificazioni i nuovi importi verranno modificati d’ufficio in base alle domande già proposte.
Si ricorda che il 30 giugno è l’ultimo giorno per proporre le domande per ottenere gli arretrati a partire da marzo. Se presentata dal 1° luglio, non si otterranno gli arretrati e l’assegno verrà erogato da agosto.
Va, inoltre, ricordato che al tema della Legge Delega 46/2021 (Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale), meglio nota appunto come “Legge sull’assegno unico e universale” il Centro Studi Giuridici HandyLex ha già dedicato un ampio approfondimento, corredato di successivi aggiornamenti, del quale si suggerisce la consultazione (al seguente LINK) e in cui si sottolinea tra l’altro l’impegno della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), per ottenere alcuni miglioramenti del testo.
Per completezza, di seguito si riprendono i punti fondamentali di quanto stabilito dal Decreto Legge 73/22, così come sintetizzati da Sara De Carli sulla testata “Vita”:
- Qualora il figlio disabile sia orfano e costituisca nucleo a sé, avrà l’assegno unico e universale anche da maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92.
- La cifra più alta prevista per il figlio minorenne è di 175 euro al mese con ISEE inferiore a 15.000 euro e limitatamente all’anno 2022 spetta anche per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
- Per ciascun figlio con disabilità minorenne e limitatamente al 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età, è prevista una maggiorazione degli importi individuati, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- La maggiorazione di 80 euro prevista in caso di disabilità per figli tra i 18 e i 21 anni scatterà quindi dal 2023, essendo le cifre per il 2022 quelle sopraddette, cioè quelle previste per i minorenni.
- Dai 21 anni in su, per i figli con disabilità era previsto un assegno mensile di 85 euro con ISEE di 15.000 euro, a decrescere fino a 40 euro sopra i 40.000 euro di ISEE: anche questa indicazione scatterà dal 2023, dato che per il 2022 per tutti i figli con disabilità, a prescindere dall’età, la cifra base dell’assegno verrà stabilita con le regole viste in precedenza al secondo punto.
- Per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro, la norma prevedeva per tre annualità una maggiorazione in via transitoria: tale maggiorazione, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, è incrementata di 120 euro al mese per l’anno 2022.
- Tutte queste disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo del 2022.
Si ricorda nuovamente ancora il link riguardante l’approfondimento sull’assegno unico universale curato dal Centro Studi giuridici e politici HandyLex e Fish onlus.
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