
Interessante sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 8863 del 7 giugno 2022, che ha richiamato la necessità di dare attuazione alla legge numero 67 del 2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
Discriminazione in condominio: non può essere vietato il parcheggio per disabili in presenza di un’area disponibile
In sostanza, i Giudici hanno stabilito che in caso di posti auto sufficienti per tutti i condòmini, ed in presenza della richiesta da parte di un disabile ad un posto auto riservato, l’amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 1130 del Codice civile (operando nell’ambito delle attribuzioni a lui riconosciute dalla legge), deve provvedere ad assicurare che ciascuno dei condòmini possa godere dei beni comune nel migliore dei modi.
Per fare ciò, non occorre alcuna preventiva autorizzazione assembleare, essendo precipuo compito e dovere dell’amministratore garantire ai condòmini disabili di poter disporre e fruire di parcheggi più comodi, con ciò evitando eventuali discriminazioni indirette nei loro confronti. Viene dunque ravvista dai Giudici la necessità, nel caso di specie, di considerare ed attuare la legge 67/06, per prevenire ogni forma di discriminazione.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che l’articolo 1102 del Codice civile (che disciplina l’uso della cosa comune), deve essere interpretato in ossequio agli articoli 2, 3, 32, e 42 della Costituzione, affinché il diritto della persona con disabilità di parcheggiare in luogo più vicino possibile all’ingresso condominiale, possa essere rivestito di doverosa preminenza rispetto all’interesse di tutti gli altri condòmini, che non presentano alcuna difficoltà di vita e di salute.
Per approfondire: Tutela giudiziaria contro le discriminazioni dei disabili: la Legge 67/2006
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