
Indennità dell’amministratore di sostegno, se un professionista, è compenso per lavoro autonomo. L’agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la risoluzione 2/E chiarendo che nel caso in cui sia il Giudice Tutelare a scegliere un avvocato come amministratore di sostegno di una persona che non sia in grado di provvedere ai propri interessi a causa di un infermità psichica o fisica l’indennità attribuita all’avvocato rappresenta il compenso per aver svolto un attività professionale. Di conseguenza tale attività dell’avvocato viene considerata come lavoro autonomo e dunque soggetto ad Iva.
La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con la legge n. 6 del 2004 con l’intento di assicurare un adeguata tutela alle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia occorrente per occuparsi da sole dei propri interessi, anche solo temporaneamente. Si pensi non solo a persone con disabilità psichica, ma anche ad anziani o infermi che abbiano bisogno, anche se solo per periodi limitati, di una persona che si prenda cura dei propri interessi.
L’amministratore di sostegno può ricevere per l’attività svolta una equa indennità, al pari di quanto è previsto per la figura del tutore.
L’indennità dell’amministratore di sostegno che sia un professionista, anche se è determinata in via equitativa o su base forfettaria, è dal punto di vista tributario uncompenso per l’attività professionale svolta e di conseguenza un reddito da lavoro autonomo soggetto ad Irpef e rilevante ai fini Iva.
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