Giudizi per Invalidità civile 2012: obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo

Giudizi per invalidità civile: obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo. Con la legge n.111 del 2011 è stata introdotta la nuova disciplina dell’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile che entra oggi, 1° gennaio 2012, in vigore.

Con circolare n.168 del 30 dicembre scorso, l’Inps ha anche dettato le disposizioni occorrenti per dare attuazione alla nuova normativa.
Il nuovo sistema prevede, dunque, una partecipazione attiva e tempestiva dell’ente previdenziale alla procedura che continua anche nel caso di inerzia della stessa Inps.

Ma in cosa consiste la nuova procedura?

Chiunque voglia chiedere il riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità civile, cecità, sordità e handicap deve depositare presso la cancelleria del Tribunale un’istanza di accertamento tecnico volta a verificare preventivamente se le condizioni sanitarie del richiedente siano tali da legittimare la pretesa.
La presentazione dell’istanza ha efficacia interruttiva della prescrizione.
Una volta depositata e notificata l’istanza, l’Inps si costituisce in giudizio mediante una memoria che può essere redatta e firmata dai funzionari amministrativi solo nei procedimenti di invalidità civile.
Al contrario, la memoria è di competenza degli avvocati dell’ufficio legale nei procedimenti riguardanti l’invalidità pensionabile e nei giudizi di merito relativi all’invalidità civile.

L’ente previdenziale deve poi costituirsi in giudizio 10 giorni prima della data fissata per l’udienza.
Nel momento in cui le parti sono comparse, il giudice nomina il perito che procede alle operazioni peritali; terminate quest’ultime il giudice, mediante decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare se vogliono contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

Se vi sia contestazione, la parte ha l’obbligo di depositare entro altri 30 giorni il ricorso introduttivo del giudizio di merito, avendo cura di chiarire in esso, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Se, invece, non vi sia alcuna contestazione il giudice procede all’omologazione dell’accertamento sanitario ed il relativo decreto viene notificato all’ente di previdenza che è vincolato ad applicarlo. Tale decreto, in base alla nuova disciplina, non è né impugnabile e né modificabile.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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