Illegittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore invalido

Con recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 17526 del 17.07.2017 è stato chiarito che è illegittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore invalido poiché la sua produttività non può essere misurata prendendo come parametro un collega di pari livello normodotato.

Se, dunque, generalmente è consentito licenziare il lavoratore dipendente che produce di meno rispetto alla media degli altri colleghi addetti allo stesso settore, previo invio di lettera di diffida, ciò non vale anche con riferimento ai lavoratori con disabilità.

Infatti, la valutazione del rendimento va fatta tenendo conto delle specifiche capacità psico-fisiche del lavoratore.

Per cui, in presenza di un lavoratore invalido, con ridotta capacità lavorativa, secondo gli ermellini è consentito procedere al suo licenziamento unicamente in presenza di una forte sproporzione di risultato rispetto ai colleghi normodotati.

Il datore di lavoro è quindi responsabile se prima assume un lavoratore con determinate minorazioni fisiche incompatibili con la mansione a cui viene adibito e poi lo licenzia per scarso rendimento.

Infatti, lo scarso rendimento, per essere tale, deve dipendere solo da malafede del lavoratore (ossia da volontà del lavoratore di non lavorare) o da colpa grave (ossia dal fatto che il lavoratore si stanca facilmente sul lavoro perché ad esempio la notte fa tardi per divertimento). Viceversa, il lavoratore non può essere licenziato per scarso rendimento quando trattasi di un lavoratore invalido e quindi il parametro di riferimento sono i colleghi normodotati. Infatti, secondo il principio di uguaglianza occorre valutare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo tra loro diverso.

Per tale motivo, il datore di lavoro deve, nel momento dell’assunzione di un lavoratore disabile, adibirlo a mansioni che siano compatibili con le sue ridotte capacità lavorative.

 

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