Il Comune deve fornire un tecnico informatico all’alunno con disabilità (Ordinanza Trib. Lucca 6.4.2020)

tecnico informatico per alunno con disabilità

Il Comune è stato condannato a fornire un tecnico informatico ad un alunno con disabilità per sostenerlo nella didattica a distanza.

Quest’importante ed innovativa Ordinanza del tribunale di Lucca interviene proprio in un momento di emergenza sanitaria in cui tutti gli alunni sono indotti a rimanere a casa e possono comunicare unicamente tramite la didattica a distanza.

La particolarità della pronuncia sta nell’oggetto della richiesta, ossia nell’assegnazione di un certo numero di ore di un tecnico informatico ad un alunno con disabilità. E se si pensa che molte famiglie non sono ancora pratiche nell’utilizzo delle nuove tecnologie, allora l’ordinanza assume ancor maggior rilievo in quanto in tal modo viene garantito l’aiuto nel corretto utilizzo delle nuove tecnologie necessarie all‘inclusione scolastica di un alunno con disabilità.

Il caso

Con ricorso ex art 700 cpc i genitori di un alunno con disabilità avevano chiesto al Tribunale di Lucca che ordinasse la cessazione della condotta illecita e discriminatoria perpetrata nei confronti del figlio dagli enti convenuti, nonché l’assegnazione per l’anno scolastico 2019/2020 di un assistente specialistico A.E.C. e di un tecnico informatico per un numero di ore pari a quelle previste dal PEI (Piano Educativo Individualizzato)

La famiglia lamentava che al figlio, affetto da handicap grave ai sensi della L. 104/1992 era stato destinato un assistente per l’autonomia e la comunicazione personale per 18 ore settimanali e negata invece la presenza di un tecnico informatico nonostante nel piano educativo individualizzato (PEI) fossero rispettivamente previste 24 ore settimanali per l’assistente AEC e 15 ore settimanali per il tecnico informatico.

Il Tribunale, per spiegare le ragioni che hanno portato all’accoglimento della pretesa dei genitori, parte dal rappresentare il quadro normativo, interno e sovranazionale, che costituisce il presidio del diritto all’istruzione, il quale si iscrive a pieno titolo nel catalogo dei diritti fondamentali della persona.

Il risvolto di un’incompleta attuazione degli strumenti volti ad assicurare l’effettività del diritto all’istruzione del disabile e, per contraltare, il perdurare della primitiva condizione di disuguaglianza con le altre persone normodotate, concreta una condotta discriminatoria, già da reprimersi nel quadro della normativa europea.

Dunque, nella legislazione ordinaria il diritto all’istruzione del disabile trova un’esplicita declinazione nell’art. 12 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, che “garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata”, mentre il successivo art. 13, comma 3°, L. 104/92, concretizza tali prescrizioni, stabilendo che,” fermo restando l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. E ciò nel quadro e nella misura indicati dal piano educativo individualizzato!

Ebbene, l’obbligo di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale incombe sui Comuni. Infatti, l’art. 42 del D.P.R. 616/1977 specifica che “Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico…”. Nella stessa direzione si muove l’art. 139, comma 1°, lett. c), del D.L.vo 112/98, richiamato dall’art. 6, comma 2°, L. 328/2000, che attribuisce ai Comuni, per tutti gli istituti di istruzioni diversi dalle scuole di istruzione secondaria superiore , “ i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.

Il concreto contenuto del diritto del disabile all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, si legge ancora nell’Ordinanza, è stato inteso nel senso che “mentre all’insegnante di sostegno spetta una con titolarità nell’insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un’adeguata integrazione scolastica, diversamente l’assistente educatore svolge un’attività di supporto materiale individualizzato, estranea all’attività didattica propriamente intesa, ma che è finalizzata ad assicurare la piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative”.

Tanto precisato, all’alunno era stato riconosciuto nel PEI un numero di 24 ore settimanali di presenza dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale ed un numero di 15 ore di presenza del tecnico informatico, il secondo rimasto integralmente negletto, il primo effettivamente riconosciuto per sole 15 ore.

L’obbligo di approntare le misure a tanto necessarie incombeva sull’ente territoriale convenuto, il Comune,  essendo l’attività amministrativa al riguardo del tutto vincolata per l’attuazione di un diritto soggettivo non degradabile del disabile.

Il tribunale ha quindi sentenziato che la condotta dell’ente locale, nell’omettere di apprestare le misure atte a rimuovere la condizione di inferiorità intimamente connaturata alla patologia che integra la condizione di disabilità del minore, incarna una discriminazione indiretta a danno dell’alunno ai sensi della L. 67/06, obbligandolo a fornire il tecnico informatico per il numero di ore richiesto, oltreché alla rifusione delle spese di causa.

Un ultimo aspetto interessante riguarda il fatto che il Giudice ha sottolineato che è il Comune di residenza dell’alunno obbligato a fornire i servizi di supporto organizzativo all’inclusione scolastica, anche se l’alunno stesso, come nel caso di specie, si era trasferito nella scuola di un altro Comune, ciò in forza del disposto dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 267/00 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

Testo completo dell’Ordinanza del Tribunale di Lucca del 6 aprile 2020.

 

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*