
La mancanza del segno di spunta nel certificato medico telematico ha portato spesso l’Inps a eccepire l’improcedibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo. Ma andiamo per ordine e vediamo di cosa si tratta.
Con messaggio del marzo 2016 l’Inps ha comunicato che sono stati effettuati aggiornamenti nella procedura riguardante la domanda di invalidità civile.
Uno dei predetti aggiornamenti ha riguardato l’indennità di accompagnamento: in pratica nel certificato medico telematico è stata inserita una nuova funzionalità che obbliga il medico a barrare la casella [SÌ] o quella [NO] in relazione alle dizioni “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Quest’obbligo è posto a carico del medico solo nell’ipotesi in cui nel certificato introduttivo sia stata barrata la casella “invalidità civile”.
La mancanza di tali spunte nel certificato medico ha portato molto spesso l’Inps a eccepire l’improcedibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, quando si verte in materia di indennità di accompagnamento, per asserite carenze nel certificato medico trasmesso online all’avvio della procedura telematica di inoltro della domanda amministrativa per l’accertamento dell’invalidità civile.
Ciò ha portato ad una serie di pronunce giudiziarie che inizialmente hanno accolto la tesi dell’Inps dichiarando improcedibili i ricorsi giurisdizionali, mentre in seguito ne sono intervenute altre che hanno invece deposto per l’ininfluenza di tali carenze del certificato medico telematico. Quest’ultime hanno evidenziato chiaramente i motivi per cui ai fini della proponibilità del ricorso per ATP sia del tutto ininfluente l’apposizione del segno di spunta, nel certificato medico, circa la non autonomia dell’interessato. In particolare, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 5307 del 2014, chiarisce che:
– La normativa vigente non statuisce che la domanda amministrativa richiami esplicitamente la richiesta della concessione dell’indennità di accompagnamento. Da ultimo il legislatore col DPR n.698 del 1994 ha previsto espressamente quale sia il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda amministrativa. Il modulo, che per effetto dell’art. 20 comma 3 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 n. 102, non è più cartaceo, ma deve inoltrarsi telematicamente, non fa esplicito riferimento all’indennità di accompagnamento, ma solo ed unicamente all’invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n.118 e successive modificazioni e integrazioni. E’ stata invece l’Inps ad impartire delle istruzioni piuttosto rigorose circa la compilazione della domanda di invalidità civile con circolare n.131/2009; ma tale atto, essendo appunto una circolare interna, risulta privo di qualsivoglia forza normativa.
– qualora si voglia ipotizzare una certa rilevanza del segno di spunta, vi sarebbe comunque a carico della Commissione medica, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero del Tesoro n. 387/91, l’onere di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza, nel momento in cui si ravvisi che essa o la certificazione medica allegata non siano conformi alle prescrizioni al riguardo dettate sì da non consentire l’esame della domanda.
– Ultima argomentazione riguarda il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 11, comma 1, Cost, che impone di discostarsi da interpretazioni ispirate a formalismi funzionali non già alla tutela dell’interesse della controparte, ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello dì consentire che si pervenga ad una decisione sul merito della pretesa azionata ( si veda Cass., 9/6/04 n. 10963; Cass., 11/2/09 n. 3362).
La prima delle tre predette argomentazioni evidenziate dalla Corte di Appello di Napoli di cui sopra era già stata adottata dal Tribunale di Roma, che nell’ordinanza del 24.10.2013 aveva rilevato che:
– nel modello di domanda di invalidità civile predisposto dall’Inps vi è solo la possibilità di chiedere di essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento di: invalido civile, cieco civile , sordo civile, portatore di handicap (L. 104/92) e collocamento mirato;
– l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 L. n.18/80 presuppone l’accertamento dello stato di invalidità civile totale di cui agli artt. 2 e 12 L.118/71;
– la domanda per l’indennità di accompagnamento, non indicata nel modello di domanda, deve necessariamente ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile, presupposto per il riconoscimento della prestazione unitamente agli altri presupposti di legge.
Invece, nell’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8.5.2014, l’attenzione si focalizza sulla natura della domanda amministrativa come atto di manifestazione di volontà dell’interessato, che si distingue dalla natura certificatoria dell’atto riservato al medico. In sintesi,
– con determinazione commissariale n. 189/2009 assunta dall’Istituto è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 20, comma 3, del d.I. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009 secondo cui: “A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo”;
– tale determinazione dell’Inps contiene l’approvazione degli schemi di domanda e di certificato medico, recando il primo soltanto cinque tipi di prestazione tra cui non è espressamente compresa l’indennità di accompagnamento, mentre il secondo contiene la possibilità di indicare, da parte del medico, la impossibilità di deambulare o di compiere gli atti di vita quotidiana senza assistenza;
– quindi, il provvedimento di carattere regolamentare, previsto dalla legge, mantiene la distinzione necessaria tra un atto di certificazione proprio del sanitario e l’atto che costituisce la manifestazione di volontà dell’interessato;
– secondo il nuovo procedimento, non è consentita la possibilità di presentare domanda in forme diverse da quelle cosi stabilite;
– pertanto, chi vuole ottenere l’accompagnamento non ha possibilità di specificare il tipo di prestazione assistenziale cui aspira fondato sulla condizione di invalidità civile;
– solo nella circolare dell’INPS n.131 del 28.12.2009, è stato previsto che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico debba indicare la sussistenza o dell’impossibilità di deambulazione oppure la necessità di assistenza continua, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l’indennità di accompagnamento;
– quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall’Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione comunque di domanda volta ad ottenere l’accertamento di invalidità civile, tenuto conto anche che l’indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano comunque totalmente inabili al 100%.
– pertanto, anche quando si verta in materia di indennità di accompagnamento, deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e, quindi, soddisfatta la condizione di proponibilità, indipendentemente dalla mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Una recente Ordinanza del Tribunale di Cassino ha inoltre chiarito che la stessa Inps ha espressamente indicato sul modulo di trasmissione del certificato medico che “il certificato medico non sostituisce la presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere telematicamente inoltrata all’I.N.P.S.”. Da ciò ne deriva che non può “delegarsi” la definizione dell’oggetto della domanda amministrativa per l’accertamento dell’indennità di accompagnamento a documentazione medica esterna ad essa, proveniente da un soggetto terzo, esplicitamente qualificata come documento accessorio (“allegato”) dalla Legge ed espressamente non sostituibile alla domanda amministrativa, come si evince dal tenore letterale della norma e come dichiarato dallo stesso Istituto che ha di fatto mantenuto la distinzione (già operata dalla normativa antecedente l’introduzione della modalità telematica) tra la domanda amministrativa che costituisce la manifestazione della volontà dell’interessato ed il certificato medico che costituisce, invece, certificazione propria del sanitario.
Nel modulo di domanda amministrativa predisposto dall’Inps non vi è la possibilità di crociare alcuna casella per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e tale incompletezza non può produrre giuridici effetti in danno del richiedente, dovendosi ritenere che la domanda volta ad ottenere l’accertamento di invalidità civile ricomprenda necessariamente anche quella da presentarsi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 18/1980. Né sarebbe logico ipotizzare che l’I.N.P.S. possa dettare una “speciale disciplina” per l’indennità di accompagnamento, e quindi una differente modalità di presentazione della dell’istanza amministrativa solo per questa prestazione assistenziale.
Da ultimo vi è da segnalare la sentenza n. 223 del Tribunale di Napoli Nord del 2017 (sentenza completa su studiolegalebuonomo.it) in cui il Giudice ritiene che deve escludersi che la dicitura “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure ” Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, costituisca un necessario requisito della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa, ove intesa a conseguire il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa. In conclusione, il giudice ritiene che la carenza della spunta riguardante le voci non autonomia non può affatto costituire causa di improponibilità della domanda giudiziale.
fonte: studioaquilani.it
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