Sì al diritto d’opzione tra disoccupazione e assegno ordinario di invalidità

La disoccupazione è incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità, ma è prevista la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto d’opzione per il trattamento più favorevole.

Per esercitare il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione (Naspi e Asdi) occorre necessariamente che l’assicurato presenti all’Inps territorialmente competente domanda amministrativa da cui risulti espressamente la volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.

A tal proposito l’Inps, con circolare n.138 del 26 ottobre 2011 ha fornito delle istruzioni operative.

La circolare precisa e chiarisce come con la sentenza della Corte Costituzionale 234/2011 è stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui tali norme non prevedevano, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di   isoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Tale decisione ha riconosciuto all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione (limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato) ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.

Tale chiarimento è molto importante poiché permette all’assicurato, titolare di assegno di invalidità, di optare per la disoccupazione nel momento in cui, ad esempio, essa risulti di importo maggiore rispetto all’assegno di invalidità. Si tratta di una circostanza che può verificarsi soprattutto nei confronti di soggetti giovani o con pochi contributi, dato che tali fattori incidono negativamente sulla determinazione dell’assegno di invalidità.

Però, è noto che l’importo della Naspi non è stabile ma si riduce a partire dal quarto mese di fruizione, divenendo sempre meno appetibile rispetto all’importo dell’assegno di invalidità; in tal caso il lavoratore (già titolare di assegno ordinario di invalidità) che ha esercitato la scelta per l’indennità di disoccupazione, può in qualsiasi momento rinunciare alla disoccupazione ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. Si precisa che una volta rinunciato alla disoccupazione, tale scelta ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Nel caso opposto, ossia se il lavoratore diventa titolare di assegno ordinario di invalidità in epoca successiva alla presentazione della domanda di disoccupazione oppure durante il periodo di fruizione dell’indennità stessa, egli potrà esercitare, con apposita richiesta scritta, il diritto d’opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. In tal caso la tempistica è molto importante perché se la scelta non viene effettuata oppure avviene una volta decorsi i 60 giorni l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.

Tale incompatibilità è stata inoltre ribadita di recente dall’Inps anche nei confronti del sostegno residuale contro la disoccupazione, il c.d. l’Asdi, che viene stanziato nei confronti dei soggetti in situazione di bisogno economico.

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6 Commenti

  1. Nel caso in cui invece si opti per l’assegno di invalidità e, a distanza di poco, magari a causa di una revisione, esso venga revocato, si ha diritto alle giornate indennizzabili residue di NASPI ?
    Grazie

  2. Scusate per la domanda, ho iniziato a lavorare all’ età di 15 anni, dopo 39 anni e sei mesi di contributi mi hanno riscontrato problemi cardiaci (insufficienza valvola mitralica), di cui mi è stato riconosciuto e assegnato assegno invalidità Cat. IO (46%) meno di un terzo. Il datore di lavoro il 31/03/2016 mi ha licenziato per giusta causa. Il 28/04/2016 ho optato per la NASPI per avere i contributi figurativi. Il 28/04/2018 finisco la NASPI superando i 41 anni di contributi per poter accedere alla quota 41 precoci.
    Nel frattempo posso riprendere l’ assegno invalidità Cat.IO prima di fare richiesta per la pensione precoci quota 41? visto inoltre che il 27/06/2017 sono stata sottoposta a revisione visita medica all’ INPS dove mi hanno riconfermato l’ invalidità precedente per insufficienza valvola mitralica + diabete mellito 2 insulinico.
    Ringrazio anticipatamente e spero in una Vostra risposta in merito.
    Grazie

  3. Buongiorno dottoressa. Avrei una domanda da porVi. Mio cugino infartuato a dicembre 2017 è stato licenziato a inizio marzo 2018. Abbiamo provveduto a trasmettere telematicamente all’Inps la domanda di invalidità civile e per la legge 104, a mezzo caf. Successivamente è stata fatta richiesta per la Naspi, presso altro caf. L’altro giorno, l’avvocato a cui ci siamo rivolti per vedere se conviene fare opposizione alla lettera di licenziamento, ha detto che avremmo dovuto presentare anche domanda per l’assegno ordinario di invalidità contestualmente alla domanda di invalidità civile e per la legge 104. In tal caso, mio cugino avrebbe percepito tale assegno e la Naspi congiuntamente. Invece, facendo richiesta solo ora per l’assegno ordinario di invalidità, quest’ultimo verrebbe congelato fino alla fine della Naspi. V scrivo perché da ignorante della materia quale sono, mi sembra davvero strano che la Naspi e l’assegno ordinario di invalidità siano cumulabili solo se la richiesta per quest’ultimo viene avanzata contestualmente alla domanda di invalidità civile e per la legge 104 e prima della domanda per la Naspi mentre se viene presentata successivamente allora scatta l’incumulabilità delle due prestazioni.
    Grazie.
    Cordiali saluti

    • Il suo ragionamento è giusto! Intanto,premetto che suo cugino è ancora in tempo per presentare domanda di assegno ordinario con la seguente precisazione: Assegno ordinario e NAspi sono incompatibili, ma l’interessato può optare per l’uno o per l’altro. Nel caso di opzione a favore della NAspi, ciò non determina la revoca dell’assegno ordinario, ma solo la sospensione dello stesso per tutto il periodo nel quale è attribuita la Naspi.Colui che abbia esercitato la facoltà di opzione per la Naspi, può rinunciare a quest’ultima in qualsiasi momento, ripristinando così il pagamento dell’assegno di invalidità. Nel caso opposto, ossia se il lavoratore diventa titolare di assegno ordinario di invalidità in epoca successiva (cosa che potrebbe accadere a suo cugino qualora presenti ora la domanda di assegno ordinario e questa gli venga accettata) alla presentazione della domanda di disoccupazione egli potrà esercitare, con apposita richiesta scritta, il diritto d’opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. In tal caso la tempistica è molto importante perché se la scelta non viene effettuata oppure avviene una volta decorsi i 60 giorni l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità. Saluti

      • Salve sono la signora falcone io percepisco un assegno ordinario una io e una rendita inail per un incidente sul lavoro sono stata operata al piede frattura scomposta tibia e malleolo oggi mi anno integrata come lsu con le mansioni di collaboratrice in una scuola materna comunale dove ci sono quaranta bambini dai due anni e mezzi ai 5 anni ho anni 61 io non c’è la faccio a svolgere quelle mansioni oltre tutto ho delle patologie lesioni alle ginocchia un epicondilite alle braccia una borsite entrambe le spalle ernie discali accompagnate di atrosi degenerative il comune non intende spostarmi per svolgere altre mansioni come devo comportarmi grazie

  4. Avvocato buona sera , senta io sono invalido civile al 100% ed ho effettuato anche la pratica ss3 dopodiché ho richiesto la disoccupazione tramite sindacato , solo che il sindacalista ha dimenticato di far pr3sente che ho anche l ss3 e la domanda è stata respinta, per tanto mi dice che non è più possibile ripresentare domanda ,non c è nessun modo per rimediare visto che tra l altro non è stato un mio errore?

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