
Asdi, assegno di disoccupazione, può essere cumulato con le prestazioni di invalidità civile.
A decorrere dal 2016 i lavoratori in stato di bisogno economico a causa di un ISEE pari o inferiore a 5 mila euro, che abbiano già fruito della Naspi ma continuano a versare in stato di disoccupazione, che hanno all’interno del nucleo familiare almeno un minore di 18 anni o un membro della famiglia con età pari o superiore a 55 anni possono, a determinate condizioni, richiedere l’assegno di disoccupazione detto ASDI.
Si tratta di un sostegno al reddito che è pari al 75% dell’ultima Naspi percepita con un tetto massimo di Euro 448 al mese, aumentabile in presenza di determinati carichi familiari. La durata dell’Asdi è pari a 6 mesi.
L’assegno di disoccupazione (Asdi) è cumulabile con l’invalidità civile, ma non con l’invalidità ordinaria (quella pensionabile per intenderci). In quest’ultimo caso, ossia nel caso in cui il lavoratore sia titolare di assegno ordinario di invalidità, è possibile però per lo stesso lavoratore scegliere il trattamento economico più favorevole. Quindi, nel momento in cui il lavoratore, già titolare di assegno ordinario, va a presentare la domanda di Asdi, deve optare per questa e rinunciare all’assegno ordinario. Qualora, al contrario, al lavoratore venga riconosciuto l’assegno ordinario nel corso della percezione dell’Asdi, ha 60 giorni di tempo per scegliere per quale trattamento optare.
La normativa in tema di cumulabilità dell’Asdi è la stessa che regola la cumulabilità della Naspi con gli altri sostegni al reddito: l’unica differenza consiste nel fatto che nel caso dell’Asdi occorre anche che i predetti sostegni al reddito non facciano oltrepassare all’Isee un valore di 5 mila euro.
Quindi, l’Asdi (sostegno di disoccupazione) non spetta ai titolari di :
- pensione anticipata
- pensione di vecchiaia
- pensione di inabilità
Il sostegno di disoccupazione (Asdi) non spetta neanche a chi ha il diritto ad ottenere l’assegno sociale, di conseguenza in tal caso il lavoratore deve fare inevitabilmente domanda per l’assegno sociale.
Al contrario, l’Asdi è cumulabile con:
-la pensione ai superstiti
– la pensione di guerra
-la pensione privilegiata tabellare
– le rendite vitalizie Inail (derivanti da infortunio sul lavoro).
In tutti questi casi occorre comunque sempre controllare che il valore Isee non superi i 5 mila euro l’anno, altrimenti il cumulo non spetta.
L’Asdi è inoltre compatibile e quindi cumulabile con l’invalidità civile (come anticipato sopra) in particolare con l’assegno mensile, la pensione di inabilità civile, l’indennità di accompagnamento, nonché con le prestazioni a favore dei ciechi civili e dei sordi. Attenzione: in tal caso il cumulo opera sempre, quindi è indifferente il valore dell’Isee.
Si ricorda infatti che l’art 2 sexies del Decreto legge 42/2016 (convertito con L. 89/2016) ha stabilito che i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), erogati da amministrazioni pubbliche in virtù della condizione di disabilità non debbano rientrare nella nozione di reddito ai fini della determinazione dell’ISEE. Ciò comporta che ad esempio l’accompagnamento, l’indennità di frequenza, le prestazioni di invalidità civile nonché l’indennità di comunicazione, oltre ad essere cumulabili con l’Asdi, non determinano la decadenza da tale sostegno di disoccupazione per via dell’incremento dell’ISEE del richiedente.
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