
L’Inps è intervenuta recentemente con un messaggio per chiarire la decorrenza degli interessi legali dovuti per le prestazioni in materia di invalidità civile.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito della sentenza (n. 10955 del 2002) della Cassazione SS.UU. che ha affermato che la “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda.
Di conseguenza, con il messaggio n. 6119 del 17 luglio 2014, l’Inps chiarisce che:
– l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
– per “data di presentazione” si intende quella corrispondente al momento in cui la domanda è completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.
Dato che la comunicazione della documentazione va effettuata mediante trasmissione telematica del modello AP70, ne deriva che la data di trasmissione del modello AP70 completo, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni.
Se il modello AP70 è incompleto, il termine decorre dalla data di comunicazione dei dati mancanti.
Gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.
Si precisa che la normativa che disciplina la decorrenza degli interessi da corrispondere a soggetti beneficiari di prestazioni economiche, è disciplinata dall’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783, della L. n. 296/2006.
Nello specifico tale norma stabilisce che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Tale disposizione, viene ora estesa per analogia anche alle provvidenze economiche in materia assistenziale.
In caso di ricostituzione, gli interessi decorrono solo qualora siano trascorsi più di 120 giorni tra la data in cui sono stati ricevuti tutti i dati e le informazioni necessarie alla ricostituzione, e la data in cui l’operatore dell’Istituto attiva la ricostituzione.
In caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.) il decreto di omologa della Consulenza tecnica d’ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica. Ne deriva che gli interessi sono dovuti una volta trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto.
In caso di contenzioso ordinario, nell’ipotesi di accoglimento della domanda giudiziaria, la data di decorrenza degli interessi legali è quella stabilita dal Giudice nella sentenza.
è molto chiaro
Gent.le Avv., ho letto con attenzione ed interesse il Suo articolo, in particolar modo nella parte relativa all’ A.T.P. ex art. 445 bis. comma 5, c.p.c., ed alla decorrenza degli interessi che, secondo la Sua ricostruzione (probabilmente suffragata dal disposto dell’art. 16, comma 6, L. 30.12.1991 n. 412, come modificato dall’art. 1, comma 783, L. 27.12.2006 n. 296), sono dovuti una volta trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto.
Vengo al punto e Le esprimo la seguente perplessità.
A mio sommesso avviso gli interessi legali, anche nel caso di ricorso per A.T.P., dovrebbero essere calcolati sulle somme dovute con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Il ricorso alla procedura giudiziale che si concluda favorevolmente per l’avente diritto, infatti, si rende necessario soltanto a seguito dell’esito negativo (successivamente smentito e ribaltato dal C.T.U.) dell’accertamento sanitario posto in essere dall’I.N.P.S. sull’avente diritto.
Ove gli interessi dovessero decorrere dal 121° giorno della notifica del decreto di omologa, si determinerebbe, in favore dell’I.N.P.S., un indebito vantaggio economico rappresentato dal mancato pagamento degli interessi maturati dal cittadino nelle more dell’accertamento giudiziale del suo diritto, accertamento che si è reso necessario proprio a causa dell’errato (e, quindi, illegittimo) mancato riconoscimento dell’Istituto.
Sarei lieto di conoscere il Suo autorevole punto di vista sulla questione.
Scusandomi per la prolissità forse evitabile, La saluto cordialmente.
Buondì Avvocato,
Ho un quesito a cui spero vorrà dare risposta.
Mio padre ha ha avuto l’omologa 104 comma 3 (era già in possesso del comma 1). L’avvocato che ha patrocinato il ricorso mi ha detto di averlo notificato all’inps insieme all’omologa dell’accompagmamento che gli è stata anche riconosciuta. Anche perche’ all’avvocato sono stati riconosciuti il pagamento di 1000 euro ad omologa dall’inps.
Ora dicevo ho datao un occhiata al cassetto previdenziale online sito inps è risulta inserita ed in pagamento la pensione di accompagamento, ma non riesco a vedere nessun dato relativo alla 104. Puo’ illiminarmi.Grazie