
Sono ripetibili gli indebiti in mancanza dell’incollocazione al lavoro. Con sentenza n. 19638 del 1 ottobre 2015 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, è intervenuta in materia di prestazioni assistenziali erogate malgrado la mancanza del requisito di incollocazione al lavoro. Orbene, in tal caso ha sancito il principio secondo cui vanno restituiti solamente i ratei indebitamente ricevuti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta.
Tizio si era visto respingere dalla Corte d’Appello di Roma la domanda volta ad ottenere l’accertamento negativo del credito di Lire 40.038.475 vantato dal Ministero dell’Interno a titolo di ripetizione di indebito per l’assegno di invalidità civile percepito nonostante l’assenza del requisito della incollocazione al lavoro.
La Corte ha rilevato come la disciplina della ripetibilità degli indebiti è diversa a seconda della ragione che ha dato luogo all’indebito assistenziale, ossia mancanza dei requisiti sanitari o dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge.
Aggiunge, altresì, che nessuna disposizione prevede nello specifico quale sia il regime dell’indebito nel caso manchi il requisito della incollocazione al lavoro, pertanto in tal caso devono trovare applicazione le disposizioni sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza in via generale dei requisiti di legge.
Tali disposizioni vanno identificate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter ( convertito in L. n. 29 del 1977 ), secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento“, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (convertito nella L. n. 291 del 1988), il quale dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte“.
Si tratta, dunque, di previsioni di legge che sanciscono la restituzione dei soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Si tratta di norme speciali rispetto all’art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo.
In conclusione nel caso in esame l’Inps ha diritto a ripetere le somme erogate indebitamente dal primo mese successivo alla data del provvedimento di revoca del beneficio.
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