Incompatibilità tra prestazioni diverse: la scelta spetta all’invalido

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L’incompatibilità tra prestazioni diverse. Con sentenza n.4868 del 2016 la Corte di Cassazione è intervenuta sul problema dell’incompatibilità tra più prestazioni, sancendo che essa non può giustificare il rifiuto dell’accertamento giudiziale di un’invalidità nei confronti di chi già percepisce una prestazione per una diversa invalidità.

Nello specifico, la sentenza trae origine dal fatto di un soggetto che, già titolare di una rendita Inail, si era visto negare l’accertamento dell’invalidità civile sulla scorta della incompatibilità tra le due prestazioni.

Su tale argomento la Corte ha evidenziato la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di scelta per il trattamento economico più favorevole tra quelli tra loro incompatibili; per tale ragione è sempre possibile chiedere l’accertamento giudiziario di una diversa invalidità per poi esercitare il relativo diritto di scelta.

I giudici di merito avevano, al contrario, ritenuto che il fatto di percepire una rendita ( rendita Inail nel caso in esame) impedisse di chiedere l’accertamento dell’invalidità civile.

La Corte ha ricordato che l’articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrato dall’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sancisce  : “Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali, non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E’ comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.

Nel successivo comma I bis – introdotto dall’art. 12 legge 30 dicembre 1991, n. 412, è stabilito inoltre che: “Sono ,fatti salvi i diritti acquisiti dai i cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell’interno alla data del 10 gennaio 1992”.

Ne deriva che l’incompatibilità tra diverse prestazioni non sorge al momento dell’accertamento del diritto, ma solo al momento della erogazione, prevedendosi infatti in tal sede la facoltà dell’interessato di optare per la prestazione più favorevole.

Nel caso in esame è pacifico allora che la titolarità di una rendita Inail connessa ad una menomazione dell’arto inferiore da parte del ricorrente, non è di per sé ostativa alla valutazione delle minorazioni al fine dell’accertamento del diritto alla prestazione di invalidità civile.

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1 Commento

  1. spett avvocato
    le chiedo gentilmente di sapere se e possibile avere due prestazioni separatamente inv.civ.e rendita inail per cause diverse
    riconosciuto invalidita’ 16% inail nel 2010 con rendita inail nel 2015 riconoscimento inv.civ.
    al 75% mi fanno optare per la piu’ favorevole considerando che l’inail si tratti di infortunio sul lavoro,mentre inps parliamo tumore cerebrale ,quando si parla di non derivano dalla stessa patologia cosa si intende?possono essere erogate separatamente?visto che ce incompatibilita’
    in attesa di un cenno di conferma le porgo i miei piu’ cordiali
    saluti grazie

    carlo cangiano

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