Pensione anticipata per chi assiste il familiare convivente

pensione anticipata

La legge di stabilità 2017 ha incluso i lavoratori che assistono il familiare disabile tra coloro che potranno usufruire dell’APE sociale e quindi andare in pensione anticipata a 63 anni.

Nello specifico è stato previsto che il lavoratore che assiste da almeno 6 mesi il coniuge (vale anche per la parte dell’unione civile) o un parente disabile entro il 1° grado (figlio o genitore) convivente può pensionarsi anticipatamente a partire da 63 anni e con un minimo di 30 anni di contributi oppure con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica e sempre che abbia svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (c.d. lavoratore precoce).

Destinatari

I destinatari sono:

– i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego;

– sia i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali (Art.Com.Cd);

– i lavoratori autonomi iscritti presso la gestione separata dell’Inps che accudiscono da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile (legge 76/2016), il parente entro il primo grado convivente affetto da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92 (handicap grave).

Tale agevolazione non si rivolge invece ai liberi professionisti iscritti presso le casse professionali, come i medici o avvocati, dal momento che tutto l’intervento in materia di APE che quello in favore dei lavoratori precoci si rivolge esclusivamente agli assicurati presso le forme di previdenza pubbliche obbligatorie.

Presentazione della domanda

L’interessato che matura il requisito anagrafico (63 anni) e/o contributivo (30 di contributi oppure i  41 anni di contributi in quanto lavorator precoce) entro la fine del 2017 deve presentare apposita domanda all’Inps ai fini della verifica dei requisiti entro il 15 luglio 2017. Alla domanda deve essere allegata la certificazione attestante lo stato di handicap in situazione di gravità (L. 104/92, art 3, comma3) del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui l’interessato presta assistenza.

L’Inps, entro il 15 ottobre 2017, riscontrerà la domanda accogliendola o rigettandola nel caso in cui non vi siano i requisiti. Nel primo caso, ossia in caso di accoglimento, il lavoratore dovrà produrre la relativa domanda di pensionamento.  

Inoltre, la normativa prevede che chi ha maturato i requisiti prima della comunicazione di accoglimento dell’istanza avrà garanzia della retroattività del trattamento a patto che produca domanda entro il 30 novembre 2017. Ad esempio, se l’interessato ha 63 anni e 30 anni di contributi o 41 anni di contributi già alla data del 1° maggio 2017 e riceve la comunicazione di accoglimento dell’istanza ad ottobre può conseguire le prestazioni pensionistica con gli arretrati maturati dal 1° maggio 2017 (o dalla diversa data comunicata dall’Inps nell’istanza di accoglimento).

Domanda tardiva

Per chi invece presenta la domanda dopo il 15 luglio 2017, ma sempre entro il 30 novembre 2017, vedrà accolta la sua domanda (sempre che vi siano i requisiti) solo se residuano risorse.

Ciò significa che per le istanze tardive l’erogazione della prestazione pensionistica non è garantita anche in presenza dei requisiti richiesti, a differenza di chi presenta l’istanza in tempo.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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1 Commento

  1. SALVE SONO UN LAVORATORE PRECOCE, HO 54 ANNI DI ETA E CON QUASI 38 ANNI DI CONTRIBUTI, USUFRUISCO DELLA LEGGE 104 PER ASSISTERE A MIA SORELLA INVALIDA AL 100%100.
    POSSO ANDARE IN PENSIONE CON I 41 ANNI .

    GRAZIE E CORDIALI SALUTI

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