Domanda invalidità civile semplificata: la documentazione sanitaria si allega online

Il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e le visite di revisione sono state semplificate. Infatti, è ora possibile inoltrare la documentazione sanitaria senza doversi sottoporre alla visita medica in commissione.
Con il recente messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023, l’Inps ha illustrato le modalità per presentare la domanda di invalidità civile semplificata; lo stesso vale per le domande riguardanti il riconoscimento della legge 104 e per le revisioni. In tal modo si facilita e si snellisce il processo, permettendo alle commissioni di redigere verbali direttamente sulla base della documentazione medica inviata online, senza necessità, per il cittadino, di recarsi a visita medica per l’accertamento medico-legale.

LE SEMPLIFICAZIONI

Nello specifico, è stato previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali di invalidità civile, legge 104 e le revisioni sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a patto che la documentazione allegata online dall’istante consenta una valutazione obiettiva.
Solamente nel caso in cui i documenti forniti non dovessero permettere alla commissione medica una valutazione soddisfacente del quadro clinico, la commissione di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Questa novità in tema di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap è stata introdotta dall’articolo 29 ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) che ha previsto quanto segue:

“1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta”.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

La documentazione sanitaria ai fini del riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap potrà essere prodotta ai fini di un esame sugli atti (senza necessità di visita diretta):

a. su iniziativa della commissione medica che, una volta ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

b. su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito www.inps.it, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

PER QUALI DOMANDE SI PROCEDE ALLA VALUTAZIONE AGLI ATTI

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile per:

A. tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC);

B. le revisioni sanitarie ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

QUANDO SI PUO’ ESSERE CHIAMATI A VISITA

La valutazione della condizione dell’invalido sulla base della documentazione sanitaria (ossia senza visita diretta) va a snellire, semplificare e rendere più rapidi i processi. Però INPS comunica che tale modalità deve essere incentivata e operata solo quando la documentazione allegata dall’istante permetta una valutazione obiettiva.
La valutazione obiettiva sulla base dei documenti, invece, non è possibile allorquando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. A tal proposito, l’INPS ricorda che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che spingono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese.
Pertanto, ogni volta che i documenti forniti non consentono alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.
Nel verbale redatto in sede di visita, la Commissione darà evidenza dei documenti prodotti ed inviati direttamente dall’istante ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 e della documentazione acquisita in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio medico–legale.
Nel messaggio INPS n. 3315/2021 sono state fornite indicazioni specifiche circa le modalità di caricamento e invio dei documenti.

VERBALI RIVEDIBILI

Le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni. Questo significa che un verbale sanitario dovrà prevedere una rivedibilità unicamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale.
È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

COMMISSIONI MEDICHE ASL

Nel messaggio Inps n. 1060 del 17 marzo 2023, si informa inoltre che l’Istituto sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’INPS; ciò consentirà la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

In sintesi:

La documentazione sanitaria utile ai fini dell’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap può essere inviata online:

  1. cliccando sul pulsante “Allega documentazione sanitaria” da parte di:

–        direttamente dall’interessato

–        dal medico certificatore

–        dal patronato

  1. Può essere aggiunta successivamente all’invio di una domanda già trasmessa, tramite la voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)”
  2. Tale forma di allegazione della documentazione sanitaria diventa la modalità esclusiva ora ammessa per l’invio di documentazione, non essendo più permessa altra modalità, compreso l’invio tramite PEC.
Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 652 Articoli
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