Chiarimenti Inps sulla sospensione dei termini in materia assistenziale

sospensione dei termini in materia assistenziale

In attuazione delle norme del decreto Cura Italia che ha sospeso il decorso dei termini di decadenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’INPS e dall’INAIL dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, l’Inps con il messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020, fornisce chiarimenti sui criteri applicativi delle norme citate, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali.

Chiarimenti Inps sulla sospensione dei termini in materia assistenziale

Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidità

In esecuzione delle disposizioni dei D.P.C.M. del 9 marzo 2020 del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, l’Inps ha disposto la sospensione delle visite medico legali di accertamento di invalidità civile, ad eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle aventi un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti.

Mediante ulteriore e successivo messaggio, saranno poi fornite le opportune indicazioni in ordine alle misure organizzative e igienico-sanitarie da adottare in vista della ripresa delle attività.

Le istanze pervenute nel periodo preso a riferimento dal citato articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l’ordine di ricezione. La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all’accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Proroga validità permesso di soggiorno

L’Inps precisa che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020, pertanto le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso non verranno sospese fino a tale data.

Liquidazione dell’indennità di frequenza

Per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 e alla conseguente sospensione dell’attività didattica, l’indennità di frequenza sarà regolarmente erogata, posto che la suddetta attività didattica, anche se sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Ciò deriva dalla disposizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che all’art. 1, lett. g), chiaramente stabilisce che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Allo stesso modo, l’indennità di frequenza verrà comunque erogata nei casi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non impedisce che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale

Il decreto-legge n. 18 del 2020, innovando quanto già previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ed ha allo stesso tempo rinviato d’ufficio tutte le udienze già fissate. Quest’ultimo termine è poi stato prorogato dal decreto-legge n. 23 del 2020 fino all’11 maggio 2020.

Ne deriva che il termine decadenziale di sei mesi previsto per agire in giudizio contro il verbale sanitario emanato in sede amministrativa è sospeso se ricade nel periodo dal 23 febbraio all’11 maggio 2020.

Testo integrale del messaggio Inps n. 2097 del 20 maggio 2020

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