Il procedimento amministrativo: fase di concessione ed erogazione

Il procedimento amministrativo: fase di concessione ed erogazione. La fase di concessione e ed erogazione è la seconda fase che segue quella di accertamento dell’invalidità civile.

Ad essa si perviene nel momento in cui il grado di invalidità accertato superi il 74% o quando vengano accertati i requisiti sanitari per l’indennità di accompagnamento o di frequenza.

L’art. 130 del d.lg n. 112 del 1998 distingue tra la funzione di concessione e quella dierogazione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, creando, così, un’ulteriore suddivisione all’interno della seconda fase del procedimento amministrativo.

Mentre la fase dell’accertamento è in capo al Ministero dell’economia per mezzo dei suoi organi medico-legali periferici (le commissioni mediche), la fase di concessionedelle provvidenze economiche compete alle Regioni, per la fase meramente istruttoria, ed all’Inps per la materiale erogazione della provvidenza.

L’Inps, una volta ricevuto il provvedimento concessivo della provvidenza economica, emette il libretto di pensione, numerato, indicante il tipo di provvidenza e contenente le generalità, la firma e la foto del beneficiario. Al libretto di pensione è allegato il certificato di pensione.

Il pagamento dei trattamenti economici può avvenire per mezzo dell’ufficio postale o tramite banca. La scelta tra una modalità e l’altra spetta al beneficiario che ne deve dare comunicazione all’Inps. I ratei mensili vengono corrisposti  anticipatamente il primo del mese, mentre la tredicesima mensilità viene liquidata con il rateo di dicembre.

In caso di decesso del richiedente dopo l’effettuazione della visita da parte della Commissione medica, le somme eventualmente maturate dalla data della domanda di invalidità a quella del decesso entrano nell’asse ereditario e possono essere riscosse dagli eredi.

Nel caso in cui il verbale della commissione sia negativo, gli eredi possono, iure proprio, proporre ricorso per vedersi riconosciuta la percentuale di invalidità del de cuius.

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