Minorenni invalidi, titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione: Procedura semplificata al compimento dei 18 anni

Minorenni invalidi procedura semplificata al compimento dei 18 anni

L’Inps con Messaggio numero 1446 del 18-04-2023 ha fornito chiarimenti ed istruzioni riguardo agli invalidi civili minorenni, al compimento della maggiore età.

Il messaggio ricorda innanzi tutto che è stato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, comma 6 art. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014, a prevedere che ai minori invalidi titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione (sordi), nonché affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche collegate al raggiungimento della maggiore età sono concesse senza ulteriori accertamenti sanitari.

Invalidi civili minorenni. Procedura semplificata per gli invalidi al compimento dei 18 anni

Pertanto, questi invalidi non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto solo il modello “AP70” per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità (invalidi), la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER NEOMAGGIORENNI INVALIDI, CIECHI, SORDI

Il soggetto interessato può utilizzare a tale fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’Istituto, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

In alternativa, il soggetto interessato può rivolgersi a un Istituto di Patronato riconosciuto dalla legge.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

I soggetti che già percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione, nel momento in cui compiono 18 anni riceveranno in automatico queste prestazioni:

– minorenni titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile: spetta la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;

– minorenni titolari di indennità di accompagnamento per cecità civile: spetta la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;

– minorenni titolari di indennità di comunicazione: spetta la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Anche i minorenni con sindrome di Down o con sindrome di talidomide, al compimento dei 18 anni, ricevono le prestazioni economiche correlate senza ulteriori accertamenti sanitari.

NORMATIVA PRIMA DELLA LEGGE 114 DEL 2014

Prima dell’entrata in vigore della legge 114/2014, questi soggetti erano costretti, al compimento della maggiore età, ad una nuova valutazione dell’invalidità (cecità o sordità), in caso contrario venivano revocate le indennità e non veniva concessa la pensione che sarebbe spettata loro come maggiorenni.

INVIO DEL MODELLO AP70

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento (per invalidità o cecità) o di indennità di comunicazione (sordità), pertanto, non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’INPS unicamente il modello “AP70”per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

EROGAZIONE PRESTAZIONI ECONOMICHE SENZA VISITA

Se il soggetto, all’esito alle verifiche da parte dell’Inps, risulta in possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, gli verrà erogata la prestazione economica collegata alla maggiore età senza essere sottoposto a nuova visita medico legale.

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, i soggetti suindicati sono informati dall’Istituto almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del modello “AP70”.

PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA

Una nuova domanda di invalidità va presentata solo se si voglia ricevere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato (legge 12 marzo 1999, n. 68).

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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