Tutte le novità in materia di permessi legge 104 e congedo straordinario: circolare Inps

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Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 l’INPS ha illustrato le novità in materia di permessi legge 104 e congedo straordinario, introdotte dal decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022 emanata in attuazione alla direttiva (UE) n. 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

La circolare Inps fornisce chiarimenti ed istruzioni in particolare riguardo le novità che interessano:

– i permessi della legge 104

– il prolungamento del congedo parentale

-il congedo straordinario.

LE NOVITÀ PER PERMESSI LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO

Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità in materia di permessi e di congedi per l’assistenza a persone disabili in situazione di gravità.

Nello specifico, il decreto:

–        ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi;

–        ha aggiornato il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo;

–        ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Si prevede che qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

PERMESSI LEGGE 104/1992

Con riferimento ai permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 per assistere un familiare con disabilità grave (art 3, comma 3, legge 104/92), una delle novità è stata l’eliminazione del cosiddetto principio del “referente unico dell’assistenza”.  In base ad esso, i tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso familiare non poteva essere autorizzato a più di un lavoratore subordinato. Invece, dallo scorso 13 agosto 2022, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più persone tra quelle aventi diritto, che possono goderne alternativamente tra loro.

Domanda di permesso al datore di lavoro

Alla domanda di permesso mensile il richiedente deve allegare anche la dichiarazione della persona con handicap grave che indichi l’intenzione di farsi assistere dal soggetto in questione.

Permessi del lavoratore con disabilità

Le novità non modificano in alcun modo il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.

Ne deriva che rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Non cumulabilità dei permessi

La circolare INPS chiarisce poi alcuni dettagli in merito alla cumulabilità di permessi e congedo. Nello specifico vengono chiarite le regole di cumulabilità tra

– giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992),

– prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)

– ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

La fruizione di questi tre benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, chiarisce l’INPS, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.

Si legge nella circolare:

– Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.

– Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

CONGEDO STRAORDINARIO

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 105/2022, sostituendo il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile Differenze tra convivenza di fatto e unione civile

L’Inps precisa che, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Per “conviventi di fatto” si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”.

Pe quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Poiché in entrambi casi si tratta di informazioni possedute da altra pubblica Amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

Priorità degli aventi diritto

Tanto premesso, a decorrere dal 13 agosto 2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza

Altra novità: se tra i requisiti per il riconoscimento del diritto è prevista la convivenza con il disabile, la stessa può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Quindi, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.

Allo scopo, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE

Il decreto legislativo n. 105/2022, riformulando il comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Si evidenzia a tale proposito, che eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

La contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.

Le novità si applicano per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti a decorre dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 653 Articoli
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