Novità per congedi e permessi legge 104: cosa cambia dal 13 agosto

Novità congedi permessi legge 104 a partire 13 agosto 2022

Il decreto legislativo n.105 del 30 giugno 2022 n.105 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022 (n.176) per l’attuazione della direttiva europea 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che introduce anche delle novità in tema di congedi, modificando il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la Legge n. 104/1992, la Legge n. 81/2017 e il D.Lgs. n. 81/2015.

Importanti novità che riguardano congedi, permessi legge 104, priorità nel lavoro agile

Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022, vediamo quali sono le novità con particolare riferimento alle persone con disabilità.

Permessi legge 104/92

Il decreto modifica in parte l’articolo 33 della legge 104, riguardante i permessi e le agevolazioni lavorative per chi assiste un familiare con disabilità grave. Si chiarisce che hanno diritto ai permessi anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto, inoltre viene meno il principio del “referente unico” per l’utilizzo dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili, cosa che impediva a più aventi diritto (fatta eccezione per i genitori) di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Questo significa che a partire dal 13 agosto 2022 il diritto ai permessi può essere riconosciuto a più aventi diritto che possono fruire dei permessi in via alternativa tra loro. Per il settore privato l’INPS, con il messaggio n. 3096 del 5 agosto 2022 ha comunicato che è possibile richiedere la fruizione alternativa dei permessi presentando domanda attraverso i consueti canali.

Congedo di paternità obbligatorio

Il decreto introduce il Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni. Il padre avrà diritto ad un congedo di 10 giorni lavorativi che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi dopo il parto, utilizzabili anche in caso di morte perinatale del bambino. Questo nuovo congedo, che spetta anche ai lavoratori pubblici, è aggiuntivo al congedo di paternità alternativo, che spetta solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedi parentali

Il decreto interviene anche sui congedi parentali estendendo il diritto fino ai 12 anni del figlio (prima erano 6 anni). Quindi, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, ad ogni genitore lavoratore spetta per tre mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre, i genitori possono fruire, alternativamente tra loro, di ulteriori 3 mesi coperti dall’indennità con il 30% di retribuzione. Pertanto, in totale si arriva a 9 mesi totali di congedo coperto dall’indennità INPS del 30% (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Nel caso vi sia un solo genitore, questi può fruire del congedo per un massimo di 11 mesi, con una indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.
I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione   degli   emolumenti   accessori   connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Per i congedi parentali in caso di figli con disabilità, non cambia nulla. Infatti, per loro, come già previsto dall’Art. 33 del D.lgs n. 151/2001, c’è la possibilità di estendere fino a tre anni il congedo parentale, fino al dodicesimo anno di età del bambino. E’ prevista una indennità del 30% per tutto il periodo di congedo.
In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i genitori possono fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Congedi straordinari di due anni (D.lgs 151/2001)

Con riferimento al congedo straordinario di due anni per assistere familiari con disabilità, previsto dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, viene stabilito che:
1.      Per il diritto a fruire del congedo di due anni vengono equiparati al coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
2.      Il diritto a fruire del congedo deve essere riconosciuto entro i 30 giorni dalla richiesta.
3.      Il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Inoltre nel testo del decreto è indicato che a far data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Lavoro agile

Vengono apportate alcune modifiche alla legge del 22 maggio 2017 riguardanti la già prevista priorità al lavoro agile, ampliando in parte la platea dei beneficiari.  E’ ora stabilito che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere priorità alle richieste di lavoro in modalità agile presentate da:

– genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave con certificazione di Legge 104, articolo 3, comma 3

– lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104

– caregivers familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si specifica, inoltre, che la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti   o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.

Domanda permessi e congedo

L’INPS ha precisato che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile, a decorrere dal 13 agosto 2022, fruire di permessi e congedi secondo le novità del Decreto legislativo n. 105:

  • presentando domanda all’INPS attraverso i consueti canali (per permessi retribuiti e congedo straordinario, con la precisazione per quest’ultimo di allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti la convivenza di fatto);
  • Presentando una richiesta al proprio datore di lavoro (per il congedo parentale) regolarizzando successivamente la fruizione, mediante presentazione della domanda telematica all’INPS, non appena sarà aggiornata la piattaforma.
Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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