Congedo 2021 per genitori: chiarimenti INPS (circolare n.63 del 14 aprile 2021)

Emergenza COVID indicazioni congedi parentali permessi 104

Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave ai sensi della legge 104/92.

Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente, in tutto o in parte:

  • alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli
  • alla durata della quarantena del figlio
  • alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori/lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Il decreto-legge n. 30/2021 ha, altresì, previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate direttamente ai datori di lavoro e non all’INPS.

La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le modalità di indennizzo, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.

DESTINATARI DEL CONGEDO 2021 GENITORI

I destinatari della misura sono soli genitori lavoratori dipendenti. Sono esclusi i genitori/lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.

Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER I FIGLI SENZA DISABILITÀ GRAVE

Per poter fruire del congedo occorrono tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne deriva che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 non potrà essere più fruito;

d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;

e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o

del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL

territorialmente competente.

2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il CONGEDO 2021 GENITORI può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età.

Devono però sussistere i requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente, oltre al seguente requisito:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Per la fruizione del congedo di cui trattasi in favore di figli con disabilità grave non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

Si precisa, inoltre, che è possibile fruire del congedo per la cura di un figlio con disabilità grave, oltre che al verificarsi di una delle condizioni illustrate ai punti 1), 2) e 3) della lettera e) del paragrafo precedente, anche in presenza della seguente condizione:

– chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

DURATA E INDENNIZZO DEL CONGEDO

Il CONGEDO 2021 GENITORI può essere fruito nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

Il comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possano essere convertiti, a domanda, nel CONGEDO 2021 GENITORI e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica. Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del CONGEDO 2021 GENITORI, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il CONGEDO 2021 GENITORI con figli infetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

a) Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può usufruire del congedo 2021 in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

b) Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del CONGEDO 2021 GENITORI solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

c) Ferie

La fruizione del congedo 2021 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

d) Soggetti “fragili”

La fruizione del CONGEDO 2021 GENITORI da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 13 del 4 settembre 2020, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

e) Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992

È possibile fruire del CONGEDO 2021 GENITORI nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

f) Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo 2021 è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

g) Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo 2021, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.

La fruizione del congedo 202 da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

h) Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto Ristori n. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse)

Il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore). La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

i) Congedo straordinario di cui al comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto Ristori n. 137/2020, per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, in caso di sospensione dell’attiva in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).

Il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEL CONGEDO

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità tra il CONGEDO 2021 GENITORI con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con chiusura dei centri diurni assistenziali e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

a) Congedo 2021 per genitori

Il congedo di cui trattasi non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni

Il congedo di cui trattasi è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.

c) Congedo parentale

Il CONGEDO 2021 GENITORI è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021 per genitori, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in argomento non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il Congedo 2021 non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa. L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad

esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

f) Lavoro agile

È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo 2021 con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

g) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo 2021 da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E’ possibile fruire del Congedo 2021 per genitori inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare successivamente presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena essa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

Con successivo messaggio l’Inps comunicherà l’avvenuta pubblicazione della procedura informatica per presentare le domande di congedo.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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