Smart working e congedo per figli disabili in tempi di Covid

Smart working congedo per figli disabili in tempi Covid

In tema di smart working e congedo straordinario Covid si sono succedute nel tempo tre decreti a tutela dei lavoratori dipendenti che siano genitori di figli con disabilità grave.

Si tratta del decreto-legge Agosto (art. 21-ter decreto-legge n. 104/2020), decreto Ristori (art. 22-bis decreto-legge n. 137/2020) e del nuovo decreto Draghi (art. 2 decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021).

Smart working e congedo per figli disabili in tempi di Covid

Si tratta di norme volte ad agevolare , in un momento di emergenza sanitaria legata al Covid, i lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità grave, allo scopo di limitare gli effetti negativi della pandemia sulla presenza a scuola dei figli ed evitare ripercussioni sui rapporti di lavoro dei genitori.

Il problema è che i tre decreti, non essendo coordinati tra loro, creano dubbi sulla corretta applicazione delle agevolazioni ivi previste.

Decreto Agosto (art. 21-ter decreto-legge n. 104/2020)

Il decreto, inserito dalla legge di conversione n. 126/2020), prevede la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori dipendenti privati con figli in condizioni di disabilità grave (legge n. 104/1992), di svolgere l’attività lavorativa in smart working, ossia a distanza, con modalità semplificata e cioè anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa di riferimento (articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81). Ai fini dell’agevolazione in parola occorre però che:

nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore (es. l’altro genitore non sia disoccupato o in cassa integrazione),

l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Il diritto al lavoro agile può spettare indipendentemente dalla chiusura delle scuole e la conseguente attività didattica a distanza ovvero indipendentemente dall’età del soggetto. Ai fini del diritto, quindi, basta la sola presenza del figlio con disabilità grave.

Decreto Ristori (art. 22-bis decreto-legge n. 137/2020)

Il decreto, come introdotto dalla legge di conversione n. 176/2020, prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti, genitori di figli con disabilità grave (Legge 104/1992), di svolgere l’attività lavorativa in smart working (modalità agile) nel caso in cui sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola (di ogni ordine e grado), a cui è iscritto il figlio, ovvero nel caso in cui sia stata ordinata la chiusura del centro diurno, a carattere assistenziale, che ospita il figlio. La sospensione della didattica in presenza e  la chiusura del centro diurno devono essere disposti con un provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.

Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta a distanza, il lavoratore, alternativamente all’altro genitore, ha la possibilità di astenersi (congedo) dal lavoro per l’intera durata della sospensione/chiusura dell’attività in presenza del figlio.

Durante il periodo di congedo al lavoratore spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore (così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 23). Inoltre, il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Decreto Draghi (art. 2 decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021)

Anche il decreto Draghi ha lo scopo di agevolare il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave, a prescindere dall’età di quest’ultimo. Anche in tal caso (come per il decreto Agosto) l’operatività della norma arriva sino al 30 giugno 2021 e prevede la possibilità per il lavoratore di svolgere l’attività lavorativa in smart working (a distanza) ma solo per il periodo in cui vi sia:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola frequentata dal figlio disabile,
  • chiusura del centro diurno a carattere assistenziale che, ordinariamente, ospita il figlio disabile.

Analogamente a quanto previsto dal decreto “Ristori” la norma prevede un’eccezione all’attività da remoto: solo nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio con disabilità grave, può fruire di un congedo retribuito al 50%. Detto congedo potrà durare per tutto il periodo (o parte di esso) di sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola ovvero fino alla riapertura del centro assistenziale.

Per il periodo di congedo (astensione dal lavoro) è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore/trice (così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 23). Per di più, i periodi di congedo saranno, altresì, coperti da contribuzione figurativa.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
Avvocato specializzato su invalidità, e disabilità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità, handicap, prestazioni Inps e Inail. Richiedi una Consulenza Legale Online. Lo Studio offre un servizio di consulenza legale on line puntuale ed eccellente ad un costo che, nella maggior parte dei casi, è compreso tra i 60 e 150 euro. Clicca qui!

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*