Pensione di reversibilità al nipote interdetto e orfano: Cassazione Ordinanza interlocutoria 9377/2021

Pensione di reversibilità del nonno al nipote interdetto e orfano.

La Cassazione ha sollevato con l’ordinanza interlocutoria n. 9377/2021 la seguente questione di legittimità costituzionale: non è ragionevole escludere dal diritto alla pensione di reversibilità il nipote orfano, maggiorenne e interdetto, convivente e a carico del nonno.

Sarà, quindi, la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul diritto del nipote, orfano, maggiorenne e interdetto, di cui è provata la vivenza a carico del nonno deceduto, alla pensione di reversibilità.

Nello specifico, la Cassazione nell’ordinanza interlocutoria ha espresso dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 38 del d.P.R. 818/1957 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 Cost., 38 della Costituzione.

Il caso

Il caso in esame trae origine dal rigetto, da parte della Corte d’Appello, della domanda presentata dal tutore di una nipote orfana, interdetta, convivente con il nonno e maggiorenne all’epoca del decesso di quest’ultimo, volta ad ottenere la pensione di reversibilità.

Sul punto, si fa presente come la Corte costituzionale, già con sentenza 180/1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, risultando così ampliata la platea dei superstiti del lavoratore o assicurato ai nipoti, viventi a carico, dell’ascendente.

Dal momento che nel caso in esame la nipote superstite aveva già raggiunto la maggiore età all’epoca del decesso del nonno, la Corte di merito aveva ritenuto che il requisito anagrafico impedisse l’acquisizione del diritto alla reversibilità.

Invece, secondo la Cassazione, la particolare condizione della nipote che è stata dichiarata interdetta e di orfana dei genitori, rende rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale.

Secondo gli ermellini, la finalità previdenziale e il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, nonché il fatto che nel tempo la giurisprudenza ha valorizzato (come nel caso dei minori interdetti) anche i rapporti tra ascendenti e nipoti, il caso in esame rischia di realizzare una irragionevole disparità di trattamento nei confronti del rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote.

Infatti, “il vincolo familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e interdetto, nel cui ambito è, all’evidenza, più pregnante l’obbligo di assistenza, anche materiale, immanente alla relazione affettiva, è in tutto e per tutto assimilabile alla medesima relazione tra ascendente e nipote minore di età, a carico, per essere immutata la condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, con il nipote minore, entrambi viventi a carico dell’ascendente al momento del decesso di questi”.

In poche parole, sarebbe in pratica, sarebbe irrazionale far beneficiare solo i nipoti minorenni del trattamento pensionistico del nonno ed escludere invece da tale possibilità i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, viventi a carico dell’ascendente.

Secondo la Corte di Cassazione: “la preminente tutela dei più bisognosi, deboli e vulnerabili all’interno del nucleo familiare e, più in generale, la protezione della vita familiare, che ha portato a riconoscere come superstiti dei nonni, i nipoti minori per garantire la continuità del sostentamento dispiegato in vita dall’ascendente, nondimeno deve includere il discendente che versa in condizione ancor più accentuata di bisogno, fragilità, vulnerabilità, quale il nipote orfano interdetto”.

Per quanto riguarda il presupposto della vivenza a carico, ossia la dipendenza economica del beneficiario dal reddito dell’assicurato deceduto, va detto che se questa condizione, per la legge, è presunta in caso di figli e nipoti minorenni, a causa del requisito anagrafico, allo stesso modo deve essere valorizzata anche nel rapporto tra nonno e nipote maggiore di età interdetto, dato che l’età che distinguerebbe tra nipoti minori di età, abili o inabili, e i nipoti interdetti maggiori di età avvia un disparità irragionevole e contraddittoria con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità.

Fonte: studiocataldi.it

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