Indennità di accompagnamento per ciechi civili

Indennità di accompagnamento per ciechi civili. Condizione necessaria per usufruire di tale indennità è che vi sia una condizione di cecità assoluta, che vi sia la cittadinanza italiana e la residenza in Italia.

L’indennità di accompagnamento per ciechi è indipendente dallo stato di bisogno del richiedente ed è volta esclusivamente a far raggiungere alla persona una condizione di indipendenza fisica.

Per i residenti in Stati europei e per gli apolidi o extracomunitari vale quanto detto a proposito della pensione non reversibile per ciechi assoluti.

L’indennità di accompagnamento per ciechi invalidi civili è corrisposta senza limiti di età e senza limiti di reddito. Per l’anno 2011 l’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi è pari ad euro  807,35 mensili per 12 mensilità.

Cumulabilità

L’indennità di accompagnamento per ciechi civili è cumulabile con l’indennità di comunicazione per i sordomuti e con l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili per altra menomazione.

Sussiste il divieto di cumulo, invece, con analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o per servizio.

Infine, l’indennità di accompagnamento per ciechi civili non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

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