
Indennità di accompagnamento per ciechi civili. Condizione necessaria per usufruire di tale indennità è che vi sia una condizione di cecità assoluta, che vi sia la cittadinanza italiana e la residenza in Italia.
L’indennità di accompagnamento per ciechi è indipendente dallo stato di bisogno del richiedente ed è volta esclusivamente a far raggiungere alla persona una condizione di indipendenza fisica.
Per i residenti in Stati europei e per gli apolidi o extracomunitari vale quanto detto a proposito della pensione non reversibile per ciechi assoluti.
L’indennità di accompagnamento per ciechi invalidi civili è corrisposta senza limiti di età e senza limiti di reddito. Per l’anno 2011 l’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi è pari ad euro 807,35 mensili per 12 mensilità.
Cumulabilità
L’indennità di accompagnamento per ciechi civili è cumulabile con l’indennità di comunicazione per i sordomuti e con l’indennità di accompagnamento degli invalidi civili per altra menomazione.
Sussiste il divieto di cumulo, invece, con analoghe indennità per causa di guerra, di lavoro o per servizio.
Infine, l’indennità di accompagnamento per ciechi civili non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
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