Ripristino prestazioni invalidità civile a seguito di reiezione, revoca o sospensione

Con messaggio n 1487 del 4 aprile 2017, l’Inps detta dei chiarimenti in merito alle modalità di ripristino delle prestazioni economiche assistenziali a seguito di reiezione, revoca o sospensione dovute al venir meno del requisito economico.

L’Inps parte dal fatto che nel procedimento in materia di invalidità civile, sordità e cecità occorre distinguere la fase dell’accertamento del requisito sanitario che riconosce lo status di invalido da quella che concede la prestazione economica in presenza dei requisiti reddituali.

Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.

Ne deriva che in caso di perdita delle prestazioni economiche assistenziali (assegno mensile, pensione invalidità ecc..) per superamento dei limiti di reddito, è consentito il ripristino della prestazione, ossia è possibile riattivare la prestazione economica senza dover riaprire la procedura di verifica sanitaria, sempre che però il verbale non abbia una data antecedente di più di due anni rispetto alla data di ripristino.

Nello specifico, il messaggio in questione fa una distinzione:

  • In caso di reiezione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità per mancanza dei requisiti socio-economici:  se dunque inizialmente la domanda viene respinta per mancanza dei requisiti socio-economici e successivamente l’interessato rientri nei limiti di reddito previsti per la corresponsione della prestazione economica, basterà presentare un’istanza di riesame mediante l’invio del modello AP93, a cui dovrà essere allegato il verbale sanitario in corso di validità già in suo possesso. Non sarà allora necessario riattivare tutta la procedura di accertamento del requisito sanitario per ottenere la prestazione economica. Se l’Inps accerterà la sussistenza dei requisiti socio-economici provvederà alla liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione del modello AP93.
  • In caso di revoca della prestazione economica a causa della sopravvenuta perdita del requisito socio-economico: nell’ipotesi in cui la prestazione economica di invalidità civile sia stata revocata (ad esempio per permanenza all’estero per più di anno dalla sospensione della prestazione ai sensi del messaggio n.20966/2013), qualora successivamente l’interessato ritenga di essere tornato titolare dei requisiti socio-economici che permettono la liquidazione della prestazione economica, dovrà presentare una domanda di ripristino della prestazione economica mediante l’invio del modello AP93, allegando il verbale sanitario in corso di validità. Anche in tal caso non sarà dunque necessario riattivare tutta la procedura di accertamento sanitario e la domanda verrà accolta, se sussistano i requisiti socio-economici, con conseguente liquidazione della prestazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione del modello AP93 (come da messaggio n. 15972/2013).
  • In caso di sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico: se la prestazione sia stata sospesa per la predita temporanea dei requisiti socio-economici necessario (ad esempio ricovero dell’interessato, venir meno della frequenza, superamento dei limiti di reddito per liquidazione di arretrati ecc…), l’interessato, nel momento in cui ritiene che i suddetti requisiti siano nuovamente perfezionati, potrà presentare una domanda di ricostituzione senza dover riattivare l’intera procedura di accertamento del requisito sanitario.

In sintesi, in caso di perdita della prestazione economica assistenziale a seguito del venir meno del requisito economico, il suo successivo perfezionamento (rispetto soglia reddito) comporta la possibilità di riattivare la prestazione tramite la sola presentazione del modello AP 93, cui va allegato il verbale sanitario nonché il modello AP70, senza la necessità di una riapertura del procedimento di verifica sanitaria a meno che il verbale non sia più vecchio di due anni.

Infatti, in tal caso, ossia qualora il verbale sanitario in possesso dell’interessato preceda di almeno 2 anni la presentazione del modello P93, l’Inps valuterà il verbale per vedere se sussistano le condizioni per sottoporre l’interessato ad un nuovo accertamento sanitario. In tal caso l’eventuale liquidazione avverrà all’esito del predetto accertamento (cfr messaggio Inps n. 15972/2013).

Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali, il messaggio chiarisce che essi decorrono dal 121° giorno da quando “il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante”. Quindi, la data di invio del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni. Di conseguenza, gli interessi per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione del modello AP93 o della domanda di ricostituzione, completi di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si addivenga al pagamento.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 626 Articoli
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6 Commenti

  1. Vorrei sapere gentilmente dopo una sospensione dellassegno ordinario di un anno e poi ripristinato con sentenza posso usufruire degli assegni familiari nell’anno 2016 2017 sempre con redditi grazie

  2. Buona sera vorrei sapere mi è stata nel 2010 avevo una pensione di invalidità al 100% poi non so come è perchè è scesa al 46% per “EPILESSIA COMPLESSA DI GRANDE MALE FARMACO RESISTENTE”ho fatto ricorso il medico legale ha fatto lo sforzo salendo al 67% purtroppo devo stare sempre sotto farmaci è ho fatto una nuova richiesta nel 2016 a ottobre 2018 mi hanno dato il 74% di invalidità
    ora vi chiedo tutti questi anni persi che non mi hanno saputo spiegare nemmeno il perchè mi tolto la pensione avrò diritto ad un risarcimento?
    cordiali saluti

  3. Buongiorno
    Volevo presentare la situazione di mia figlia ad oggi 7 marzo 2017. A mia figlia di 3anni a settembre del 2015 è stato diagnosticato un tumore di wilms al rene sinistro che è stato asportato completamente ed è stato sottoposta a chemio prima e dopo tale intervento. Attualmente siamo in follow up e le condizioni si salute sono si buone ma di certo il rene non le è ricresciuto e deve fare attenzione a tutto ciò che fa per non prendere colpi e danneggiare l’altro rene. Il 27 febbraio in visita di revisione Inps l’anno giudicata Non invalida civile pur evidenziando che ha subito un intervento mutilante. Ha 5 anni e percepiva la sola indennità di frequenza. È una cosa giusta ciò che hanno deciso o dovrei fare ricorso in quanto comunque sta seguendo l’iter di follow up? Grazie per la Sua cordiale risposta. Monia

  4. Salve, vorrei sapere sé è possibile rifare un ripristino per la seconda volta. Prima ho optato per la naspi e poi dopo 2 mesi ho optato per l’assegno di invalidità. Avendo fatto tutto ciò….. L’assegno di invalidità va sempre in cassa sede…… Cosa devo fare? Grazie

  5. Oggetto: Reiezione domanda di Assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con
    solo assegno

    Le comunico che non e’ stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 08.02.2017, per il seguente
    motivo:
    Incompatibilita’ con altra prestazione di invalidita’/rendita INAIL (fascia 34).
    Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni
    dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88). Il ricorso può essere inviato esclusivamente:
    – online (se in possesso di credenziali SPID o del codice PIN dispositivo rilasciato dallINPS), utilizzando lapposita
    procedura del sito http://www.inps.it, seguendo il percorso: Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Ricorsi Online;
    – per il tramite degli enti di patronato e degli altri soggetti abilitati allintermediazione con lIstituto.
    Se non interviene alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà essere proposta un’azione giudiziaria, entro tre
    anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso.
    L’eventuale azione giudiziaria dovrà essere notificata presso la scrivente sede, avendo il rappresentante legale
    dell’istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la stessa, ai sensi dell’art. 47 del codice civile e per gli effetti di cui
    all’art. 30 del codice di procedura civile.

    C
    AVV, Buongiornouna domanda può essere valido x una sospensione di errogazione di invalidità? SALUTI V.G

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