
Non si considera il reddito della casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità.
Con circolare n.74 del 21 aprile 2017 l’Inps ha modificato il criterio per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità e cecità, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude dal computo dei redditi la casa di abitazione.
L’Inps parte dal fatto che l’art. 14 septies, commi 4 e 5, del dl n.663/79 (convertito in legge n.33/80), stabilisce che i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF. Di conseguenza sono esclusi i redditi esenti. Così l’Istituto, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, ha sinora considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione (messaggio n. 31976/2005), poiché reddito assoggettato a IRPEF, salva la deducibilità al 100%.
Negli ultimi anni, tuttavia, è andato consolidandosi un orientamento giurisprudenziale di senso contrario secondo il quale il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità (e ciò in base al combinato disposto degli articoli 12 della legge 118/71 e art 26 della legge 153/69). In tal senso le sentenze della Cassazione n. 4223/2012, n. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016.
Pertanto, con la suddetta circolare l’Inps fornisce le istruzioni operative.
Nello specifico, secondo la Cassazione, le norme di riferimento sono costituite dalla legge 118/71, art. 12 e dalla legge 153/69, art. 26: la legge 118, quanto alle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla legge 153 per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultra65enni sprovvisti di reddito. Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.
Quindi, stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne deriva che dal calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Alla stessa maniera, il reddito della casa di abitazione deve considerarsi escluso anche ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388 (cfr. Circolare 61/2001, par. 3.2.)
Per tali motivi, e visto il nuovo orientamento giurisprudenziale la circolare dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
A tal fine, l’istituto ha provveduto ad adeguare le procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di abitazione).
A far data dal 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione sarà pertanto escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione che in fase di ricostituzione di una prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Nel caso in cui, per le sopraindicate domande, utilizzando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione di invalidità risulti essere precedente al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Se poi l’applicazione del vecchio computo ha già originato degli importi indebiti per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, occorrerà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.
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