ATPO: inappellabile solo il provvedimento sull’accertamento sanitario (Cass. N.22868/2021)

Divorzio e indennità di accompagnamento

ATPO: inappellabile solo il provvedimento sull’accertamento sanitario (Cass. N.22868/2021)

Con la sentenza n. 22868/2021, pubblicata il 13.08.2021, la Cassazione ribadisce che l’inappellabilità dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO art 445 bis, cpc, comma 7) non riguarda il provvedimento emanato nel procedimento ordinario.

ATPO 445 bis c.p.c.

Si ricorda che l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO) prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità L. 222/84), chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti, presenta istanza di accertamento tecnico (art 445 bis cpc) della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

L’art 445 bis c.p.c. ha l’obiettivo di deflazionare il contenzioso giudiziario in materia di accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento di diritti ad indennità, pensioni e assegni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Tant’è che il giudizio ordinario riguardante l’accertamento del diritto alla prestazione economica può svolgersi solo previa effettuazione dell’ATPO sul soggetto interessato.

Ciò significa che l’ATPO rappresenta una condizione di procedibilità e la sua mancata proposizione impedisce di giungere alla decisione nel merito.

Una volta che l’interessato abbia richiesto, con ricorso, tale accertamento, quest’ultimo si conclude con un decreto di omologa del giudice, ove non venga contestato.

Nel caso, invece, l’accertamento sanitario compiuto dal ctu venga contestato da parte di una delle parti (il soggetto interessato alla prestazione o l’Inps), si apre un procedimento secondo il rito ordinario (art 445bis, comma 6, cpc, giudizio di merito).

Tale giudizio di ATPO concerne esclusivamente l’accertamento sanitario e non dà facoltà al giudice di pronunciarsi sul diritto alla prestazione economica, che dipende anche da altri fattori (come, ad esempio, dal reddito del richiedente) non riguardanti l’ambito sanitario e che vanno accertati nel procedimento ordinario, finalizzato, questo sì, alla pronuncia sulla sussistenza o meno del diritto alla prestazione.

Sentenza Cassazione 22868/2021

Dunque, tornando alla sentenza n. 22868/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sull’appellabilità o meno delle decisioni emanate in primo grado in tali controversie.

Come già aveva chiarito con precedenti sentenze, l’ultimo comma dell’art. 445-bis stabilisce l’inappellabilità dei soli provvedimenti che decidono il procedimento speciale scaturente dalla contestazione dell’accertamento tecnico preventivo e concernente esclusivamente l’accertamento del requisito sanitario (inappellabilità del decreto di omologa).

Possono, al contrario essere appellati i provvedimenti che decidono la causa ordinaria in cui vengono accertati anche gli aspetti che esulano dall’ambito sanitario e che è finalizzata all’accertamento del diritto o meno alla prestazione economica di carattere assistenziale o previdenziale.

Tale causa ordinaria può conseguire a seguito dell’espletamento dell’ATPO ex art. 445 bis oppure può essere svolta in assenza di tale accertamento tecnico, se nessuna delle parti né il giudice ne ha eccepito la mancanza.

Testo sentenza Cassazione n. 22868/2021

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