Pensione ordinaria di inabilità, legge 222/1984

Importi invalidità civile 2015
Importi invalidità civile 2015

La pensione ordinaria di inabilità, come anche l’assegno ordinario, non va confuso con le prestazioni economiche assistenziali derivanti dall’invalidità civile.

La pensione ordinaria di inabilità è una prestazione erogata dall’Inps  a causa di un’invalidità totale al lavoro.

La domanda va presentata all’ Inps solo in via telematica o  tramite uno degli enti di Patronato, allegando la certificazione medica (mod. SS3).

A differenza dell’invalidità civile, la valutazione della riduzione della capacità lavorativa avviene riferendosi alle tabelle INAIL e non alla nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui al d.m. Sanità del 5 febbraio 1995.

Per poter accedere alla prestazione previdenziale dell’assegno ordinario di invalidità occorre, ai sensi dell’art.2, comma 1, legge 222/1984, il riconoscimento di un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Occorrono, inoltre, almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

La pensione ordinaria di inabilità:

–          È incompatibile con qualsivoglia attività lavorativa subordinata o autonoma, nonché con l’iscrizione negli albi professionali o negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi;

–          Non è cumulabile con qualsivoglia trattamento di disoccupazione o sostitutivo o integrativo della retribuzione;

–          Non è cumulabile con la rendita vitalizia INAIL fino a concorrenza della rendita stessa , art.2, comma 6, legge 222/1984, se la pensione è anch’essa riferibile allo stesso evento che ha originato l’infortunio sul lavoro, ovvero alla stessa causa che ha originato la malattia professionale;

–          È cumulabile con la pensione di invalidità civile;

–          Decorre  dal mese della data della domanda se è già cessata l’attività lavorativa, oppure dal mese successivo a quello in cui sia effettivamente cessata la prestazione lavorativa, o dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi;

–          È reversibile ai superstiti.

Nell’ipotesi di revoca della pensione per accertato recupero della capacità lavorativa, al soggetto viene  riconosciuta una contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione.

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12 Commenti

  1. Buonasera Gent.ma Dott.ssa, mi perdoni ma mi sorgono dei dubbi. Secondo me c’è confusione tra trattamento previdenziale (pensione) ed assistenziale (assegno)…addirittura verso la fine scrivete : “E’ cumulabile con la pensione di invalidità civile”..cioè si percepiscono 2 pensioni? Sicura? Ma perchè devono esistere 2 termini e 2 trattamenti economici diversi per INVALIDITA’ e INABILITA’? Una persona alla quale sia riconosciuta un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa DOVREBBE essere nello stesso tempo anche un invalido al 100% o non è così??
    Scusate sono un po confuso ma p.es. in materia di esenzione ticket oppure di accompagnamento si parla solo di invalido e NON di inabile.
    Grazie
    G.

    • Gentile sig. Giovanni, da quel che leggo lei ha molta confusione sull’argomento. Partiamo dal fatto che una cosa è l’invalidità civile (trattamento assistenziale), altra cosa è l’invalidità ordinaria(trattamento previdenziale).Invalido civile può essere riconosciuto qualsiasi persona che abbia una determinata patologia o menomazione, senza limiti di età e indipendentemente dello svolgimento di attività lavorativa, e non è richiesto alcun requisito contributivo. Diversamente, l’invalidità ordinaria (da lavoro o trattamento previdenziale) presuppone, oltre al requisito sanitario, anche una posizione lavorativa della persona e un minimo di anzianità contributiva. Dunque, la persona disabile può accedere anche a diversi riconoscimenti per invalidità (un riconoscimento per invalidità civile e uno per invalidità o inabilità lavorativa) che però possono dar luogo in alcuni casi a forme di incompatibilità o incumulabilità. A titolo di esempio,l’inabilità o l’invalidità ordinaria (da lavoro) è cumulabile con le prestazioni erogate agli gli invalidi civili totali (100%), ai ciechi civili e ai sordi civili. Per il diritto all’esenzione ticket è indispensabile avere un riconoscimento di invalidità civile. Spero di essere riuscita a fugare i suoi dubbi. Saluti

      • Gent. Avv. buongiorno, La ringrazio per la cortese e chiara risposta.
        Solo un dubbio mi resta: se presento istanza di pensione ordinaria di inabilità (ho 30 anni di contributi) e nel caso essa fosse accolta e venisse riconosciuta dalla CML un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, verrei contestualmente riconosciuto invalido civile al 100% nello stesso verbale oppure serve da parte mia una seconda pratica? Questo sempre relativamente alle certificazioni che vengono richiese per ottenere esenzione ticket, parcheggio invalidi, assistenza continua.
        Grazie. Le porgo i miei cordiali saluti ed auguri.
        G.

  2. Gentile Avvocato,

    Tra i requisiti per la pensione di inabilità serve avere almeno il 67% di invalidità e l assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Puó certificare quest ultimo requisito basta un medico specialista o occorre rivolgersi alla medicina legale o fare una visita collegiale all Asl?

    Grazie, C.G

  3. Gentile Avvocato,
    Ho cercato in vari siti ma non ho trovato le mie risposte.
    Percepisco l’assegno ordinario di invalidità, innolte ho il 75% di invalidità civile .
    Ho 40 anni di contributi e tuttora lavoro in fabbrica.
    Se io lascio il lavoro , In questi 3 anni sino al prossimo richiamo della visita del inps.
    Questi 3 anni che non ho svolto il lavoro (TRoppo Pesante) posso sapere si mi vengono acreditati i contributi figurativi? Grazie

    Marinella

  4. HO UN CARCINOMA INFILTRANTE DI GRADO INTERMEDIO ALLA MAMMELLA CON I LINFONODI ASCELLARI GIA’POSITIVI,I RECETTORI ORMONALI SONO NEGATIVI E HER2 POSITIVO, SONO IN TERAPIA CHEMIO E IN ATTESA PER FINE AGOSTO DELL’INTERVENTO CON CONSEGUENTE PROSECUZIONE DI TERAPIA DI HERCEPTIN PER ALTRI NOVE MESI. PORTATRICE DI TRATTO TALASSEMICO, IPOTIROIDEA IN TERAPIA DI EUTIROX DA 75 ML, FFETTA DA EPATOPATIA CRONICA TRATTATA CON INTERFERONE E RIVABIRINA E POI NEGATTIVIZZATA.MI HANNO RESPINTO LA DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA E ADESSO HO RICHIESTO LA PENSIONE DI INABILITA’ E ATTENDO LA VISITA MEDICO LEGALE. E’ POSSIBILE CHE ME LA DIANO? SONO DISOCCUPATA HO 59 ANNI E 36 DI CONTRIBUTI VERSATI E MI HANNO GIA’ RICONOSCIUTO L’INVALIDITA’ CIVILE AL 100% CON TOTALE E PERMANENTE INVALIDITA’ LAVORATIVA.

  5. mi chiamo angela e ho un carcinoma infiltrante alla mammella dx con linfonodi ascellari positivi T2N1M0 con recettori ormonali negativi e proteina her2 positiva. sono in chemioterapia neoadiuvante. Avro’ intervento per fine agosto e poi devo proseguire la terapia di herceptin per altri nove mesi tramite il port che mi hanno inserito nel petto. Sono ipotiroidea in terapia con eutirox da 75 die, tratto talassico, epatite c cronica trattata con interferone e rivabirina con ultimi esami negativi, operata di colecistectomia. Mi hanno riconosciuto l’invalidità’ civile al 100% con totale e permanente incapacità’ lavorativa. Mi hanno invece respinto la domanda di pensione anticipata di vecchiaia per non aver raggiunto l’81% di invalidita’ e ho fatto ricorso. Adesso ho presentato la domanda pensione ordinaria di inabilita’ e sono disoccupata da aprile non riuscendo più’ a lavorare per gli effetti colleterali delle terapie. Vorrei sapere se quest’ultima domanda me la accetteranno in base alle informazioni che le ho dato. GRAZIE

    • Gentile signora, non è facile fare previsioni senza aver visionato la documentazione in suo posssesso. Comunque, la pensione ordinaria viene concessa nel caso venga accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre l’assegno ordinario nel caso in cui la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Importanti sono,ai fini del riconoscimento,anche le mansioni ed il lavoro sino a quel momento da lei svolti.

  6. Gentile avvocato, io volevo solo fare domanda di assegno ordinario di invalidita’ cioe’ quella triennale, il patronato mi ha fatto fare la domanda di pensione di inabilita’ subordinta all assegno ordinario, dice che ora si fa cosi’… e’ vero? c’e’ differenza? le risposta e’ stata negativa, ma devono arrivare due risposte oppure una solo che include tutte e due le prestezioni, c’e’ scritto reiezioni per motivi sanirari no inabilita no invalidita, grazie per la risposta, distinti saluti,

  7. Salve. Con un’invalidità civile del 70% si può richiedere la pensione di inabilità ordinaria?
    Grazie

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