Gratuito patrocinio: l’accompagnamento non fa reddito

L’indennità di accompagnamento non deve essere considerata nella determinazione del reddito di chi richiede l’ammissione al gratuito patrocinio.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 26302 del 13.04.2018 con cui si è chiarito che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720).

La decisione della Corte è originata dal fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione, aveva rigettato il ricorso proposto da Tizio avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice aveva rigettato l’opposizione poiché, dalla documentazione allegata all’istanza, risultava la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare che, incidendo su tale reddito, verosimilmente comporta il superamento dei limiti di legge.

Secondo la difesa di Tizio, il giudice sarebbe incorso in violazione di legge nel momento in cui ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito anche l’indennità di accompagnamento.

Orbene, ai sensi dell’art. 76, comma 3 , d.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Però, si legge nella sentenza, sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio.

In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Cassaz, Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311).

L’indennità di accompagnamento, avendo natura di sussidio rivolto a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per permettere alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra, per tale motivo, nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

 

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