I Permessi Legge 104 fanno maturare le ferie (Cassazione n. 14468 del 6 giugno 2018)

legge dopo di noi

Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in tema di permessi Legge 104 chiarendo che i periodi di assenza dal lavoro fruiti grazie ai suddetti permessi concorrono alla maturazione delle ferie.

Secondo la Corte, al contrario non si maturano le ferie e la tredicesima mensilità in caso di assenze dal lavoro per permessi legge 104 solo quando quest’ultimi si cumulano con il congedo parentale o con il congedo per malattia del figlio.

L’ordinanza in questione è la n. 14468 del 6 giugno 2018.

Si legge nell’ordinanza che i permessi legge 104 per l’assistenza delle persone con handicap si inseriscono nell’ambito della tutela delle persone disabili predisposta dalla normativa interna (in primis dagli artt. 2,3,38 della Costituzione) ed internazionale (quali la direttiva 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n.18 del 3 marzo 2009).

Per motivi di coerenza con i principi indicati e per garantire la protezione e tutela dei familiari cui i permessi legge 104 sono finalizzati, nonché al fine di scongiurare ogni incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi (i dipendenti infatti eviterebbero di richiedere i permessi in caso di decurtazione delle ferie), appare legittimo non escludere la maturazione delle ferie e mensilità aggiuntive a seguito dell’utilizzo dei permessi.

Di contro, si legge nell’ordinanza, l’uso dei permessi sopra indicati va ad incidere e quindi ad escludere la maturazione delle ferie e tredicesima mensilità solo nell’ipotesi in cui i permessi Legge 104 si cumulino con il congedo parentale o congedo per malattia del figlio; ciò appunto al fine di evitare che venga disincentivato l’utilizzazione del permesso. Infatti, a differenza dei permessi che hanno una durata limitata, il congedo parentale e l’astensione facoltativa possono essere richiesti per un periodo più lungo, tale da determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa e da giustificare un diverso trattamento.

Testo integrale dell’ordinanza della Cassazione  n. 14468 del 6 giugno 2018

 

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