Interessante ordinanza della Cassazione (n. 13934/2024) che sancisce che costituisce discriminazione licenziare il dipendente Caregiver che rifiuta il trasferimento in una sede troppo lontana dal domicilio della persona da assistere.
Secondo la Cassazione la normativa sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, infatti, non si applica solo alle persone disabili, ma anche a coloro che se ne prendono cura, ossia ai c.d. Caregiver.
Il caso
Il caso riguarda una lavoratrice beneficiaria delle agevolazioni della Legge 104/1992, che ha impugnato in giudizio il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avvenuto dopo il suo rifiuto di trasferirsi in una nuova sede aziendale, lontana sia dalla sede originaria sia dalla residenza del da lei coniuge assistito.
In proposito, occorre porre in luce (si legge nell’ordinanza) che la Corte di Giustizia UE ha da tempo affermato che la direttiva C-2000/78/Ce (sul divieto di discriminazione) che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretata nel senso che la tutela non va limitata solo alle persone disabili ma anche ai dipendenti che di queste si prendono cura. Per cui, la discriminazione scatta tutte le volte in cui c’è prova che il trattamento sfavorevole è dovuto alla disabilità di un familiare, al quale il lavoratore presta assistenza. Di conseguenza, nel momento in cui un datore di lavoro tratta un lavoratore che non sia esso stesso disabile, in modo sfavorevole rispetto al modo in cui è, è stato o sarebbe trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità di un familiare, al quale presta assistenza, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione enunciato dalla Corte Giustizia UE, grande sezione, 17.7.2008, n. 303.
Pertanto, in presenza di tali circostanze, continua l’ordinanza, grava sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio (ossia la situazione di handicap grave in cui versa il familiare) e il trattamento che ritiene come meno favorevole rispetto a quello riservato a lavoratori in condizioni analoghe.
Secondo i Giudici di legittimità, quando il dipendente, dopo essere stato licenziato, riesce a fornire tali prove, avrà diritto ad essere reintegrato.
Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, affermando il suo diritto a ricevere la tutela reintegratoria.

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