Cosa succede se l’Inps chiama a visita di revisione l’invalido quando ormai il verbale di invalidità o handicap è già scaduto?
In passato, veniva sospesa la pensione e tutte le agevolazioni derivanti dal verbale finché l’invalido non veniva nuovamente riconvocato a visita. Ora questo non accade più.
Infatti, la legge n. 114 del 2014 ha previsto che chiunque sia in possesso di un verbale che prevede una data di scadenza (la c.d. revisione o rivedibilità) è convocato a nuova visita direttamente dall’Inps (l’invalido non deve presentare alcuna domanda). Inoltre, se l’Inps non chiama a visita l’interessato e risulta passata la data per la visita di revisione indicata sul verbale, l’interessato conserva comunque tutti i diritti i benefici, le prestazioni economiche e agevolazioni di qualsiasi natura, fino a nuova visita.
Inoltre, a decorrere dal 2022 coloro che hanno, sul verbale di invalidità o handicap, una data di revisione, riceveranno una lettera da parte dell’INPS 4 mesi prima di tale data.
Nella lettera l’invalido viene invitato ad inviare la documentazione sanitaria entro 40 giorni (Messaggio Inps n. 926 del 25 febbraio 2022), per una valutazione da farsi sugli atti, cioè senza che sia sottoposto a visita medica. A quel punto il cittadino può:
a) Inviare tale documentazione telematicamente attraverso il sito dell’Inps o affidandosi ad un patronato o Caaf, oppure
b) Non inviarla: quindi verrà chiamato a visita di revisione.
Nel caso a) può accadere che:
1) la documentazione sanitaria inviata viene ritenuta sufficiente: vengono confermati pertanto i benefici senza che l’invalido sia chiamato a visita;
2) la documentazione viene ritenuta insufficiente: l’invalido viene convocato a visita in una data che può essere diversa da quella contenuta nel verbale.
| PRIMA | ORA | |
| VERBALE DI INVALIDITA’/HANDICAP SCADUTO | Si perdevano prestazioni economiche (pensione, assegni, indennità) e agevolazioni di qualsiasi natura alla data di scadenza del verbale e fino a nuova visita Inps | Non si perdono benefici, prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità) e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di essere convocati dall’Inps a nuova visita |
La stessa Legge ha previsto novità anche per gli invalidi minorenni. In passato quest’ultimi, infatti, al compimento della maggiore età dovevano essere sottoposti nuovamente a visita di accertamento, ora invece:
- I minori titolari di indennità di frequenza, vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda da presentarsi 6 mesi prima, le prestazioni per invalidità civile spettanti ai maggiorenni;
- I minorenni titolari di indennità di accompagnamento non vengono più convocati a visita e al compimento del 18esimo anno viene loro corrisposta in automatico la pensione; in tal caso basta la compilazione del modello AP70 che attesta il mancato superamento del limite reddituale.
| PRIMA | ORA | |
| Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza | Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età | Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni
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| Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento | Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età | Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le provvidenze vengono erogate in automatico
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