
Nel verbale di invalidità civile, ma anche nel verbale di handicap (Legge 104/92) può trovarsi la dicitura “l’invalido non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art 4 DL 9 febbraio 2012 n 5”. Cosa significa esattamente?
L’espressione suindicata fa riferimento alle agevolazioni fiscali per il settore auto.
Ma prima di chiarire cosa significa l’espressione contenuta nel verbale “l’invalido non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art 4 DL 9 febbraio 2012 n 5”, vediamo quali sono le agevolazioni per il settore auto riservate alle persone con disabilità.
Le principali agevolazioni fiscali riservate alle persone disabili, per il settore auto, sono:
– Iva agevolata al 4% sull’acquisto dell’auto
– Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
– Esenzione dal pagamento del bollo auto
– Esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Per poter accedere alle agevolazioni per il settore auto, il verbale di invalidità o handicap deve contenere le corrispondenti diciture di legge.
Verbale di invalidità e handicap: quando si ha diritto alle agevolazioni su acquisto di auto o pass auto
Le diciture di legge che devono essere indicate nei verbali per poter accedere alle agevolazioni per il settore auto sono:
- PERSONA CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITÀ MOTORIE (ART. 8, LEGGE 449/1997): con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a patto che il veicolo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità (OBBLIGO DI ADATTAMENTO DELL’AUTO).
- PERSONA AFFETTA DA HANDICAP FISICO O MENTALE DI GRAVITÀ TALE DA AVER DETERMINATO L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (ART. 30, COMMA 7, LEGGE 388/2000): in presenza di questa dicitura, il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. (NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO)
- PERSONA AFFETTA DA GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE O DA PLURI-AMPUTAZIONI (ART. 30, COMMA 7, LEGGE 388/2000): anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. (NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO)
- PERSONA INVALIDA CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA, O SENSIBILMENTE RIDOTTA (ART. 381, DPR 16 DICEMBRE 1992 N. 495 E SUCC. MODIFICHE): questa dicitura NON dà diritto alle agevolazioni su acquisto auto, ma consente SOLAMENTE di richiedere al proprio Comune di residenza il CONTRASSEGNO per parcheggiare l’auto negli stalli per persone invalide.
Dal 2012 tutti i verbali, di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità, contengono il riferimento all’art.5 del decreto-legge 09.02.2012, ossia alle agevolazioni fiscali nel settore auto.
Cosa significa la dicitura “l’invalido non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art 4 DL 9 febbraio 2012 n 5
Se il verbale riporta, al posto delle diciture che abbiamo visto poc’anzi, l’espressione “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″, NON SARÀ POSSIBILE OTTENERE L’ESENZIONE DEL BOLLO AUTO, IL CONTRASSEGNO INVALIDI, COME ANCHE FAR VALERE LE ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI AUTO previste per le persone con disabilità.
Si ricorda che per avere diritto alle agevolazioni auto occorre che la persona sia affetta da una delle seguenti disabilità:
- Cecità, sordità;
- handicap psichico o mentale, solo se titolare dell’indennità di accompagnamento
- grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati
- ridotta o impedita capacità motoria (solo per quest’ultima categoria di persone disabili il diritto alle agevolazioni è subordinato all’adattamento del veicolo)
Come ci si comporta nel caso in cui nel verbale manchi la dicitura relativa alle agevolazioni auto e per questo non si possano richiedere le agevolazioni corrispondenti?
In teoria tutti i verbali, dal 2012, dovrebbero contenere l’indicazione se l’invalido possiede i requisiti per richiedere le agevolazioni auto, oppure al contrario la dicitura (“l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5”) che esclude il diritto alle agevolazioni auto.
Se, però, il riferimento alle agevolazioni auto manca completamente nel verbale oppure se il diritto all’agevolazione auto è negata e si ritiene che il giudizio espresso dalla commissione non sia corretto, è possibile:
- chiedere all’Inps un riesame in autotutela del verbale;
- proporre ricorso in tribunale (accertamento tecnico preventivo) entro 6 mesi dalla data di ricevimento del verbale.
Se, poi, l’invalido è in possesso di un verbale di invalidità, handicap, disabilità precedente al 9 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5/2012), occorre presentare una nuova domanda.
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