
L’assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili aventi una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.
I chiarimenti nel messaggio INPS n. 4689/2021 che recepisce la novella contenuta nella legge n. 215/2021. Viene dunque ripristinata la cumulabilità dell’assegno con redditi sino a 4.931,00€ annui.
Assegno mensile cumulabile con i redditi da lavoro
L’articolo 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, appunto, ridefinito il concetto di inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 specificando che si intende soddisfatto qualora l’invalido civile parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell’assegno mensile stesso. Pertanto, la prestazione economica è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui.
Ne deriva che sono di fatto superate le istruzioni diffuse dall’Inps con il precedente messaggio n. 3495/2021 dello scorso 14 ottobre 2021. In tal sede, si ricorda, l’INPS aveva negato il diritto all’assegno mensile in presenza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a prescindere dal reddito percepito, adeguandosi in tal modo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
L’Inps chiarisce che le domande di assegno mensile presentate e non accolte sulla base del precedente orientamento saranno riesaminate d’ufficio in autotutela sulla base dei parametri previsti dalla nuova disposizione normativa.
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