Congedo parentale 2015: le novità del decreto legislativo del Jobs Act

congedo parentale 2015

Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 del 2015 che modifica parte del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (in vigore dal 2001) introducendo misure finalizzate a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Il nuovo decreto legislativo interviene in particolare sulle norme che disciplinano il congedo di paternità e maternità, ossia l’astensione obbligatoria dal lavoro al momento della nascita del figlio o dell’arrivo di un bambino in affidamento o in adozione, il congedo parentale (facoltativo) e i diritti dei genitori che sono lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS, introducendo anche alcune novità sul congedo per le donne vittime di violenza di genere e sul telelavoro.

Prima di entrare nel merito dei vari provvedimenti, occorre chiarire che tali misure verranno applicate in via sperimentale solo per l’anno 2015. Se dovranno essere mantenute oltre quella data, saranno necessari ulteriori decreti legislativi per individuarne la copertura finanziaria. Resta inteso che senza nuovi fondi si ritornerà alla situazione precedente.

Congedo di maternità
Il Congedo per maternità è il periodo durante il quale le donne non possono essere adibite al lavoro. Esso va generalmente da 2 mesi prima del parto a 3 mesi dopo la nascita.

La novità del decreto legislativo sta nel fatto che è data la possibilità di sospendere questo congedo (una volta per ogni figlio) in caso di ricovero del neonato, per poi riprenderlo dopo le sue dimissioni. Ciò non era possibile prima d’ora poiché il congedo doveva essere fruito consecutivamente indipendentemente dalle condizioni di salute del bambino.

Altra novità consiste nel fatto che spetta alla madre l’indennità di maternità, ovvero il pagamento dell’80 per cento della retribuzione ordinaria per tutto il periodo di congedo, anche nel caso di un contemporaneo licenziamento per colpa grave oltre che naturalmente per i casi di cessazione dell’attività dell’azienda e risoluzione a termine del contratto, già previsti. Tale indennità viene garantita alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, come è già per le lavoratrici dipendenti.

Congedo di paternità
A far data dal 2012 è obbligatorio un congedo di paternità di un giorno, che può essere aumentato a 3, se la madre rinuncia a 2 dei suoi.

Il padre lavoratore dipendente ha poi diritto al congedo completo che spetterebbe alla madre, non solo nei casi di morte e grave infermità della madre o di abbandono e di affidamento esclusivo del bambino, ma anche in presenza di condizioni meno gravi: quando la madre sia lavoratrice autonoma, e come tale avente comunque diritto ad una indennità di maternità (generalmente l’80 per cento del salario minimo giornaliero). L’indennità viene estesa al padre lavoratore autonomo nel caso di morte della madre o di abbandono.

Famiglie adottive e affidatarie
I diritti delle famiglie adottive o affidatarie vengono quasi del tutto parificati a quelli delle famiglie con figli naturali. Nello specifico spetta anche al padre il diritto, nell’ipotesi di adozione internazionale, avere un congedo non retribuito per la permanenza all’estero, e la opportunità per i genitori di non lavorare in orari notturni nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia (fino al dodicesimo anno di età). Viene poi esteso il diritto al congedo di maternità di 5 mesi anche per le madri iscritte solo alla Gestione Separata ; quest’ultime prima avevano diritto solo a 3 mesi di congedo.

Congedo parentale (non retribuito)
Il congedo parentale è un congedo facoltativo e non retribuito (non obbligatorio come quelli visti prima) a cui hanno diritto entrambi i genitori.

La novità riguarda il tempo in cui è possibile usufruire del congedo: si passa dagli 8 ai 12 anni di età del bambino o della bambina, e viene prevista la possibilità del congedo a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero (sono esclusi il personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco).

Altra novità riguarda i tempi di preavviso al datore di lavoro per fruire di tali congedi: il decreto prevede che basta un preavviso di 5 giorni prima per il congedo normale e 2 per il congedo a ore (prima occorreva un preavviso di almeno 15 giorni).

Non cambia la durata complessiva del congedo parentale, ossia 10 mesi con un limite di 6 per la madre, che diventano in totale 11 come premio se il padre ne prende almeno 5.

Non cambia nemmeno il trattamento economico, ma solo la sua validità nel tempo nel senso che il genitore ha diritto a una retribuzione pari al 30% per i congedi fruiti entro i primi 6 anni di vita (prima spettava per i congedo fino a tre anni di vita del bambino). Stesso discorso vale per le famiglie adottive e affidatarie, per le quali però il calcolo parte dall’ingresso del minore in famiglia.

Dimissioni
Nell’ipotesi di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (ovvero fino al compimento del primo anno del bambino), i genitori non sono tenuti al preavviso altrimenti previsto dalla legge. Si ricordi che a far data dal 2012, per eludere il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco fatte firmare  soprattutto alle donne dai datori di lavoro, le dimissioni volontarie per essere effettive devono essere convalidate dal lavoratore stesso entro 30 giorni presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro.

Telelavoro
I datori di lavoro privati che ricorrono al telelavoro per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sulla base di accordi sindacali collettivi, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti per l’adozione di precise norme di legge: per esempio il famoso articolo 18 così come la maggior parte delle norme dello Statuto dei Lavoratori, ma anche alcuni aspetti in materia di sicurezza sul lavoro.

Donne vittime di violenza di genere
Il decreto introduce poi nuovi congedi a favore delle lavoratrici dipendenti pubbliche e private inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Esse infatti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (interamente retribuiti), utilizzabili su base oraria o giornaliera come avviene per i congedi parentali, dandone comunicazione con almeno 7 giorni di anticipo.

Le lavoratrici hanno la possibilità inoltre di trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (sia verticale che orizzontale) se disponibile in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere poi di nuovo trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno se la lavoratrice ne fa richiesta. Le lavoratrici aventi un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono ottenere la sospensione del contratto per un periodo fino a 3 mesi.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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