Collocamento disabili nelle Pa: proroga del prospetto informativo al 15 settembre

Con una Nota congiunta di Anpal, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.7571 del 10.07.2018) sono state fornite chiarimenti per la corretta attuazione delle novità introdotte per il collocamento obbligatorio disabili presso le Pa.

L’innovazione introdotta è stata quella di prevedere a carico delle amministrazioni pubbliche, al pari del settore privato, il rispetto della legge 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili e il rispetto della relativa quota di riserva fissata per legge.

Per rafforzare il rispetto dell’obbligo delle assunzioni di lavoratori disabili il dlgs n. 75/2017 ha introdotto al dlgs n. 165/2001  l’art. 39-quater, che prevede due importanti adempimenti a carico delle Pa:

1) l’invio di un prospetto informativo annuale;

2) l’invio della comunicazione di copertura.

L’invio del prospetto annuale (primo invio) va fatto annualmente entro il 31 gennaio (con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre precedente) e esso devono risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Se le aziende private non devono inviare il prospetto qualora, nell’anno precedente, non ci siano stati cambiamenti di occupazione, le amministrazioni pubbliche invece devono sempre trasmettere tale prospetto a prescindere, cioè, dalla modifica della situazione occupazionale.

Dal momento che il termine per l’invio del prospetto del 2017 è scaduto (proroga al 28 febbraio 2018), la Nota in esame fissa la nuova scadenza al 15 settembre 2018, assumendo comunque sempre a riferimento, per l’indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.

L’invio della comunicazione di copertura (secondo invio), si rende necessario nel momento in cui dal prospetto annuale risulti la scopertura la cd. quota di riserva di cui agli articoli 3 e/o 18 della legge 68/1999 . Tale comunicazione va fatta entro 60 giorni (quindi entro il 1° marzo di ogni anno) tramite una nuova procedura telematica che sarà disponibile dal 23 luglio 2018 sul portale del Ministero del Lavoro. Le Pa che hanno scoperture per il 2017 devono fare la comunicazione entro il 15 settembre 2018.

Nella nota si legge che le Pa che non hanno provveduto alla compilazione del prospetto informativo entro il 28 febbraio 2018 potranno effettuare, entro il predetto termine del 15 settembre 2018, sia l’invio del prospetto informativo sia la trasmissione del modello di comunicazione.

Nella comunicazione di copertura le Pa dovranno specificare:

–  Modalità di copertura della quota di riserva;

– Numero di Unità;

– Tempi.

Modalità di copertura delle quote di riserva

In particolare, le Pa avranno a disposizione diverse opzioni circa le modalità di copertura, da scegliere a seconda della qualifica professionale da reclutare.

  1. Nel caso di qualifiche basse, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, la copertura della quota di riserva avviene tramite richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento al Cpi oppure tramite convenzione ex art. 11 della legge 68/1999;
  2. Per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo (c.d. qualifiche alte) – la copertura avviene tramite bando di concorso oppure tramite convenzione ex art. 11 della legge 68/1999.

Mancata osservanza delle disposizioni dell’art 39-quater o di mancato rispetto dei tempi concordati.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, scatta l’assunzione automatica. Quindi i centri per l’impiego potranno avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’assunzione automatica potrà avvenire dunque nelle ipotesi di:

a) mancato invio del prospetto informativo (articolo 39-quater, comma 1, del d.lgs. 165/2001);

b) mancato invio della comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva (articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001);

c) mancato rispetto dei tempi concordati per la modalità di copertura della quota di riserva (articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

In ogni caso, il Centro per l’impiego, prima di procedere all’automatica assunzione, intimeranno la Pa ad adempiere entro 30 giorni.

Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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1 Commento

  1. E vediamo chi farà rispettare le leggi… Alcuni obblighi sono in vigore da anni, ma nessuno dei responsabili della P.A. che li hanno elusi hanno mai “pagato”. Sarò la volta buona? Permettetemi di dubitarne. Alle scadenze non rispettate, mi aspetto una grandinata di esposti alla Magistratura da parte dei disabili e delle loro associazioni. Io a Padova farò la mia parte, perché non tollero più le chiacchiere.

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