
Il d.lgs n.75 del 25 maggio 2017 (emanato in attuazione della legge n. 124/2015, Legge che attribuisce deleghe al Governo per la riforma della Pa) ha introdotto importanti novità al testo unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/200) in riferimento al collocamento delle persone con disabilità.
Nello specifico, sono stati introdotti nel D.lgs 165/01 gli articoli 39-bis, 39-ter, 39-quater, contenti innovazioni rilevanti in tema di collocamento delle persone con disabilità nella Pubblica Amministrazione.
L’articolo 39-bis istituisce la Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità presso il Dipartimento della funzione pubblica . La Consulta è composta da un rappresentante dello stesso Dipartimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti designati dalla conferenza unificata, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall’Osservatorio Nazionale sulla disabilità.
La Consulta hail compito di:
1. elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 sul collocamento mirato delle persone disabili;
2. monitorare e controllare l’obbligo di trasmissione annuale da parte delle Pa al Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva;
3. Proporre ai ministeri competenti iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
4. prevedere interventi straordinari per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 216/2003.
L’articolo 39-ter, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le sue funzioni. La figura del suddetto responsabile deve essere prevista nelle amministrazioni pubbliche aventi più di 200 dipendenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri.
Il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ha il compito di:
• curare i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili;
• predisporre, sentito il medico competente ed il comitato tecnico, gli accorgimenti organizzativi e suggerire le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli;
• controllare l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
Infine, l’articolo 39-quater contiene disposizioni volte a monitorare l’applicazione della legge n. 68/99. Nello specifico è previsto che le Pa debbano comunicare ogni anno entro il 31 dicembre al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente, la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili. Nei successivi 60 giorni le Pa hanno l’onere di inviare telematicamente al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. Nella suddetta comunicazione della Pa devono essere indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati a persone disabili iscritte nell’apposito elenco, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n.68/99.
Qualora la Pa ometta l’osservanza di siffatti obblighi o non rispetti i tempi concordati, i Centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico e informano di tali inadempienze il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le informazioni relative all’art. 39-quater sono raccolte nella banca dati politiche attive e passive prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 76/2013.
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