
Come deve avvenire l’assunzione della persona disabile nel collocamento obbligatorio, dopo la diffida al datore di lavoro?
Il decreto legislativo n.185/2016 (il cosiddetto correttivo del Jobs Act) ha introdotto importanti novità con riguardo alle sanzioni da applicare a chi non rispetta la normativa sul collocamento obbligatario delle persone disabili.
Tra le novità quella di aver aumentato la sanzione nei confronti dei datori di lavoro che non adempiono all’obbligo di assunzione di persone disabili e l’ampliamento del computo della quota di riserva
Orbene, nel momento in cui si rilevano degli inadempimenti, il personale ispettivo ha l’obbligo di diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze, fissando il relativo termine entro cui provvedere.
Quindi, di fronte al datore di lavoro inadempiente che riceva la predetta diffida come deve avvenire l’assunzione della persona disabile?
In merito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti che vedremo di seguito, subito dopo aver ricordato quali sono gli obblighi a carico delle aziende in merito all’assunzione di persone diversamente abili.
Dunque, le aziende che occupano tra 15 e 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 persona disabile, le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 persone disabili, mentre le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute ad assumere un numero di persone disabili pari al 7% dei lavoratori occupati, oltre a dover assumere un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).
Il datore di lavoro che non rispetta tali obblighi è soggetto ad una sanzione pari a euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto ( D. LGS 185 2016 ). La normativa sul collocamento obbligatorio prevede inoltre in tali casi l’istituto della diffida che consente al datore di lavoro, a determinate condizioni, di pagare la sanzione nella misura di 1/4 del massimo previsto.
Dunque era stato richiesto se, una volta trascorso il periodo di 60 giorni per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione, il datore di lavoro potesse o meno ricorrere a forme di assunzione diverse da quelle della graduatoria numerica ai fini dell’adempimento alla diffida.
La risposta dell’Ispettorato del lavoro in merito è stata negativa (parere congiunto Ministero INL n. 2283 del 23.03.2017), in quanto la normativa, nel consentire al datore di lavoro una serie di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni), da porre in essere entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha tuttavia indicato, una volta decorso infruttuosamente il suddetto termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica e sola modalità di ottemperamento dell’obbligo, non permettendo, pertanto, il ricorso a forme di assunzione diverse da quella numerica (articolo 7, comma 1-bis, L. 68/1999).
Pertanto, per adempiere alla diffida, il datore di lavoro può solo la presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, oppure può procedere alla stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, ma non può assolutamente ricorrere alla stipula delle convenzioni.
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