Mantenimento dello stato di disoccupazione

mantenimento stato di disoccupazione

Condizione indispensabile per potersi iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio è lo stato di disoccupazione.

Può iscriversi al collocamento anche chi ha un impiego ma non supera determinati limiti di reddito (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n.297) poiché ciò è considerato come  stato di disoccupazione.

Difatti possono iscriversi o mantenere l’iscrizione al collocamento ordinario nonché a quello obbligatorio le persone che svolgono un’attività lavorativa, sempre che il loro reddito da lavoro non superi:

– euro 8.000,00 lordi imponibili IRPEF presunti per tutto l’anno in corso per i redditi da lavoro dipendente;
– euro 4.800,00 per i redditi da lavoro autonomo;
– euro 8.000,00 in caso di concorso di più tipologie lavorative.

Definizione di stato di disoccupazione

Per stato di disoccupazione s’intende (art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000) la condizione della persona priva di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Tale condizione deve essere attestata tramite la presentazione da parte dell’interessato presso il servizio competente, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità che provi il possesso dello stato di disoccupato e l’immediata disponibilità al lavoro (vedi INPS messaggio n. 160/2003 e n. 19229/2004).

Quanto alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 181/2000, le Regioni fissano i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

– la conservazione dello stato di disoccupazione si ha a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (INPS circ. n. 51/2004). Questa soglia di reddito non trova applicazione riguardo ai soggetti impiegati in attività socialmente utili di cui all’art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 468/1997;

– la perdita dello stato di disoccupazione si ha in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 181/2000;

-la perdita dello stato di disoccupazione si ha anche in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

– la sospensione dello stato di disoccupazione si ha in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani. Nell’ipotesi in cui non si superano i 7.500 euro si applica il criterio della conservazione e non della sospensione dello stato di disoccupazione.

Il reddito da considerare

Il reddito da considerare ai fini dell’acquisizione e della conservazione dello stato di disoccupazione è: il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione è quello determinato sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali. Così è stabilito che per l’anno 2011 tale reddito minimo personale escluso da imposizione per redditi da lavoro dipendente e assimilati è di € 8.000,00 e per i redditi da lavoro autonomo di € 4.800,00. In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l’importo di 8.000 euro.

Inoltre, il reddito da considerare è quello dell’anno precedente o dell’anno in corso? E’ quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente e riferito all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre) in corso ed è desunto da elementi oggettivi quali, ad esempio: buste paga o dichiarazioni dei datori di lavoro, autocertificazione nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. Compete al lavoratore dichiarare e dimostrare, qualora richiesto, al servizio competente il mancato superamento del reddito minimo, e comunicare ogni variazione del reddito che comporti il superamento dello stesso.

Per reddito minimo s’intende il reddito che proviene dal lavoro che il lavoratore presume di maturare nell’arco dell’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione. Non si considerano altre forme di reddito (pensioni, rendite, assegno di mobilità).

Quanto ai lavoratori in mobilità, anche se svolgono attività lavorativa a tempo determinato, sono considerati in stato di disoccupazione.

Ai fini del reddito, i lavoratori con collaborazione coordinata continuativa, sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

La normativa in materia ha stabilito che siano le Regioni ad emanare disposizioni in merito allo stato di disoccupazione. Per tale motivo occorre sempre controllare cosa prevede la normativa regionale.
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Informazioni su Avv. Nadia Delle Side 634 Articoli
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