
Interessante sentenza della Cassazione in tema di licenziamento del lavoratore disabile.
La Cassazione con sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021 ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore disabile per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, se il datore di lavoro non dimostra che è impossibile trovare una nuova collocazione, anche di livello inferiore con conservazione del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Nel caso de quo, l’azienda avrebbe dovuto “dimostrare che la destinazione del lavoratore portatore di handicap in un altro ufficio avrebbe imposto un onere finanziario sproporzionato o comunque eccessivo anche con riferimento alla formazione professionale”, cosa che non è avvenuta.
Quindi, sussiste l’obbligo della verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro “ai fini della legittimità del recesso”, secondo una interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 2000/78/CE
Di seguito il testo integrale della sentenza Cassazione n. 6497/2021
Si veda anche: Sentenza Cassazione 4896/2021
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