Lavoratore disabile e conservazione del posto di lavoro (Cass. 4896/2021)

Lavoratore disabile e conservazione del posto di lavoro

Il lavoratore disabile ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro, ma trova un limite nell’organizzazione dell’azienda e nel mantenimento degli equilibri finanziari della stessa, nonché nel diritto degli altri lavoratori di conservare le mansioni assegnate.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4896 del 23 febbraio 2021 che ha cercato di trovare il punto di equilibrio tra il diritto alla non discriminazione del lavoratore disabile, il diritto alla libera iniziativa economica del datore di lavoro e gli interessi dei colleghi.

Il bilanciamento dei vari interessi in gioco va fatto, secondo gli ermellini, secondo i parametri previsti dalla Corte di Giustizia Europea.

La pronuncia della Corte si riferisce alla corretta applicazione del Decreto legislativo del n. 216 del 2003, il provvedimento che attua la Direttiva dell’Unione Europea 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

L’articolo 3, comma 3-bis del citato Decreto, così come modificato dal Decreto Legge n. 76/2013, prevede quanto segue:

“Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (…) nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.

È stata la Corte di Giustizia a dare una definizione degli accomodamenti ragionevoli che sono tutte quelle modifiche e adattamenti tali da non arrecare un onere eccessivo e sproporzionato all’organizzazione dell’azienda e agli altri lavoratori (CGUE, 4 luglio 2013).

Tra l’altro anche la giurisprudenza nazionale si è pronunciata in tal senso, ritenendo che l’impossibilità di impiegare il lavoratore divenuto inabile può costituire giustificato motivo di licenziamento se ciò altera in maniera sproporzionata l’assetto organizzativo dell’azienda.

Ne deriva che il giudice eventualmente investito dalla questione inerente alla pretesa di un lavoratore disabile di mantenere il proprio posto in azienda, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, deve seguire alcune linee guida.

Infatti, dovrà indagare se all’interno della struttura dell’azienda ci siano mansioni che possono eventualmente adattarsi all’inabilità del lavoratore e potrà giudicare legittimo il licenziamento non solo a fronte della concreta inesistenza di accorgimenti pratici idonei a rendere utilizzabili le prestazioni lavorative dell’inabile, ma altresì accertata l’assoluta impossibilità di affidare allo stesso mansioni equivalenti e mansioni inferiori, senza stravolgere l’organizzazione dell’azienda.

Invero, l’applicazione del criterio di ragionevolezza sopra citato implica, altresì, che nell’adozione delle misure sopra indicate debba tenersi conto del limite costituito dall’inviolabilità in peius delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro (articolo 2103c.c.): deve, quindi, escludersi che le suddette misure organizzative possano incidere negativamente sulle mansioni e sulle altre condizioni di lavoro degli altri lavoratori (ad esempio, ambiente e luogo di lavoro, orario e tempi di lavoro).

Testo Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4896

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