
Il Ministero dell’Istruzione, a seguito di alcune richieste di chiarimenti, ha pubblicato la Nota N. 662 del 12 marzo 2021 riguardante l’attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali .
Si legge nella Nota: “Pervengono all’attenzione dell’Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali […]”. Sentito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto segue”.
Alunni con disabilità e attività in presenza
In premessa occorre chiarire che le scuole sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno disabile declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato, articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a, con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.
Difatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non implica automaticamente la necessità di una didattica in presenza, potendo talvolta essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata, salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
Premesso tutto ciò, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti disabili, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.
Infine, si legge, rimane sempre fermo il riferimento al DPR 275/1999, all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.
Testo integrale Nota Ministero Istruzione prot.662-del-12-marzo-2021
Commenta per primo