Minorenni: come si richiede l’Invalidità civile

Minorenni: come si richiede l’Invalidità civile

Anche i minorenni hanno diritto a prestazioni economiche e particolari agevolazione nel caso in cui vengano riconosciuti invalidi civili.

Secondo la normativa (Legge n.118/1971, art 2) si considerano invalidi civili i soggetti che, se minori degli anni 18 hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.”

Minorenni: come si richiede l’Invalidità civile

Per i minorenni la procedura per richiedere l’invalidità civile è la stessa prevista per le persone di maggiore età.

Occorre:

  1. Richiedere al pediatra la compilazione del certificato medico introduttivo che attesta le patologie invalidanti di cui è affetto il minore;
  2. Inviare la domanda di invalidità vera a propria all’Inps:

A) avvalendosi di un patronato o Caaf, o associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UICI, ANFASS), portando con sé il certificato introduttivo del medico curante, di cui si è parlato                  nella prima fase;

B) presentare la domanda autonomamente accedendo al sito dell’Inps, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE) nella sezione Servizi online                   “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)”;

3. si riceve, quindi, un invito a visita con lettera raccomandata contenente il giorno e l’ora della visita di accertamento da parte della Commissione medica che dovrà accertare l’effettiva         sussistenza dell’invalidità senza però il riconoscimento dei punteggi previsti per gli adulti;

4. recarsi alla visita medica con un documento d’identità, la tessera sanitaria, il certificato medico introduttivo in originale e con copia di tutta la documentazione sanitaria recente di cui si è in     possesso;

5. viene redatto un verbale, contenente il giudizio espresso dalla Commissione, che l’Inps provvederà ad inviare all’interessato.

DOMANDA INVALIDITÀ CIVILE DEI MINORENNI: PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con il recente messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022 l’INPS ha illustrato il nuovo servizio di presentazione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori.

Per presentare la domanda di invalidità semplificata per i minorenni occorre però essere muniti delle credenziali: SPID di secondo livello, o CNS oppure CIE.

Si accede al sito dell’Inps utilizzando le credenziali CIE O SNS del minore o, in presenza di delega, lo SPID del genitore o del tutore.

La domanda per il riconoscimento dell’invalidità è suddivisa in sezioni, che riguardano l’accertamento sanitario e i dati necessari per l’accredito delle somme eventualmente riconosciute.

Se si seleziona la qualifica “Genitore dichiarante” bisogna inserire anche i dati riguardanti l’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. A questo punto il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’inizio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.

Se nella domanda si richiede il pagamento della prestazione economica “in contanti presso lo sportello”, (e nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori) occorre che l’altro genitore dia il consenso alla riscossione prima dell’invio della domanda di invalidità.

Per questo adempimento (ossia per il consenso/autorizzazione dell’altro genitore al pagamento in contanti) può essere dato:

  • allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori;
  • in alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID, CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

MINORENNI: QUALI PRESTAZIONI ECONOMICHE

I minori che sono stati riconosciuti invalidi civili hanno diritto all’indennità di frequenza o all’indennità di accompagnamento.

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione economica indirizzata a facilitare l’inserimento scolastico e sociale del minore con disabilità. L’importo della pensione è di Euro 291,98 al mese (per l’anno 2022), fino a un massimo di 12 mesi.

Essa spetta al minore riconosciuto nel verbale “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, o al minore “ipoacusico con una perdita uditiva superiore a 60 decibel”, quindi ne ha diritto il minore con problemi di udito o che manifesta difficoltà nel compimento delle attività tipiche dell’età.

Oltre ad essere riconosciuto invalido occorre anche:

– che vi sia una situazione di bisogno economico, ossia non avere un reddito personale superiore a euro 5.010,20 (per l’anno 2022).

– che il minore frequenti, in modo continuo oppure periodico, un centro di riabilitazione accreditato (vi rientrano anche i trattamenti logopedici o psicomotori), una scuola pubblica o privata (a partire dall’asilo nido).

L’indennità di frequenza spetta per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o ai cicli riabilitativi.

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

Indennità di accompagnamento

L‘indennità di accompagnamento è una prestazione economica che può essere riconosciuta ai minori invalidi civili.

L’accompagnamento, a differenza dell’indennità di frequenza, viene riconosciuto nei casi più gravi, ossia se il minore:

  1. Non è in grado a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore;
  2. non è in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

L’indennità di accompagnamento  spetta indipendentemente dal reddito e viene erogata per 12 mensilità. L’importo dell’accompagnamento per l’anno 2022 è pari ad euro 525,17.

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